lunedì 15 giugno 2009

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ordinanza 4 giugno 2009 n. 3457

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso in appello proposto dal comune di CARDITO, in persona del sindaco, dottor Biagio Fusco, difeso dall’avvocato Francesco Damiano e domiciliato in Roma, via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato Claudio Pompei;

contro
la signora Rachele MANNA (residenza non indicata), non costituita in giudizio;

per la riforma
della sentenza 22 gennaio 2001 n. 346, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, quinta sezione, ha ordinato al comune di restituire alla signora Manna un immobile, in esecuzione della sentenza 20 maggio 1996 n. 4616 del tribunale di Napoli.

Visto il ricorso in appello, notificato l’8 marzo e depositato il 3 aprile 2001;
vista la memoria difensiva depositata dall’appellante il 20 novembre 2001;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 24 febbraio 2009, il consigliere Giancarlo Montedoro (nessuno comparso per l’appellante);
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso del 7 marzo 2001 il Comune di Cardito appellava la sentenza del TAR per la Campania n. 346 del 2001 con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla signora Rachele Manna per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 da parte del Comune di Cardito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, III Sezione civile, n. 4616/1996, si ordinava all’amministrazione di restituire alla ricorrente le particelle fondiarie descritte nella motivazione della sentenza del giudice ordinario, previo abbattimento del manufatto realizzato dall’amministrazione entro 180 giorni dalla data di comunicazione della sentenza o dalla data della sua notificazione, dando comunque inizio alle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi entro 40 giorni dalla medesima data, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
La signora Manna non si è costituita nel giudizio di appello.
DIRITTO
Va disposta la notificazione, a cura dell’amministrazione comunale , alla parte non costituita, dell’atto transattivo depositato in giudizio, in copia, e della memoria del 20 /11/2001.
La Corte Costituzionale ha giudicato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore, di cui al tit. II del libro II del codice di procedura civile (Corte Cost. n. 250 del 1986 ).
La predetta sentenza esprime un principio, a tutela del diritto di difesa, per i casi di produzione di documenti nel corso del giudizio che non siano indicati negli atti introduttivi (come nel caso in esame, in cui solo in memoria, nel corso del giudizio, si è allegata l’avvenuta transazione, recante rinunzia alla restituzione del fondo, mentre il ricorso in appello è stato incentrato su altri motivi), che riverbera i suoi effetti anche nel processo amministrativo (specie nel caso in cui si controverta sull’ottemperanza ad un giudicato civile ), pur caratterizzato – come ritenuto di recente da questo Consiglio con decisione 26 gennaio 2007 n. 319 della IV sezione,- dall’assenza dell’istituto della contumacia (per cui è esclusa la diretta applicazione degli articoli del codice civile e del c.p.c. e va fatto riferimento ai soli principi da essi estraibili).
Tale principio impone di tenere conto dei diritti della parte non costituita quando la parte costituita, nel corso del giudizio, produca documenti incidenti sull’ammissibilità o fondatezza della pretesa della parte non costituita e recanti la sottoscrizione di quest’ultima.
Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 2702 cod. civ.: "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso , della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."
Il disconoscimento della scrittura privata è disciplinato dall’art. 214 del c.p.c.: "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione .
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore".
L’art. 215 c.p.c. nel disciplinare il riconoscimento tacito della scrittura privata recita inoltre: "La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293, terzo comma (ossia il diritto del contumace che si costituisce di disconoscere le scritture contro di lui prodotte);
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione .
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2".
In particolare, nella specie, è stata prodotta una memoria, con copia di un atto transattivo, per scrittura privata, da cui si desumerebbe, secondo del Comune di Cardito, il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere della signora Manna, per avere la stessa rinunziato al diritto ad ottenere la restituzione del fondo.
Tale memoria, con copia dell’atto, va portato a conoscenza della signora Manna affinché essa possa, eventualmente, esercitare i diritti di cui all’art. 214 c.p.c..

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, ordina al Comune di Cardito di eseguire l’ incombente specificato in motivazione.
La causa, eseguito l’incombente, è rinviata all’udienza di discussione che sarà fissata dal Presidente della Sezione.
Riserva ogni altro provvedimento in rito, nel merito e sulle spese.
Così deciso in Roma addì 24 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, sezione quinta, composto dei signori:
Raffaele Carboni Presinente
Cesare Lamberti Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Giancarlo Montedoro Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo Montedoro f.to Raffaele Carboni
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/06/09.