mercoledì 21 gennaio 2009

TAR Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009 n. 6

Sent. n. 6/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Referendario
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 1614/07 e 1615/07, il primo proposto da Stefania s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il secondo, proposto da Stefania s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Immobiliare Silvia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall’avv.to Lucio Motta, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
Il Comune di San Bonifacio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Fantin, Francesco Bettagno e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia – Mestre, via Cavallotti n. 22;
PER L’ANNULLAMENTO
quanto al ricorso n. 1614/07:
dell’ordinanza n. 90 del 16.7.2007, notificata il 24.7.2007, con la quale il Dirigente dell’area Affari Generali del Comune di San Bonifacio ha ordinato la sospensione dell’autorizzazione n. 2340 del 24.7.1999 relativa alle piscine natatorie in parco acquatico, dell’autorizzazione n. 208 del 19.10.2006 relativa alla somministrazione alimenti e bevande tipo ristorante, all’autorizzazione n. 209 del 19.10.2006 relativa alla somministrazione di alimenti e bevande tipo bar, tutte intestate alla società Stefania a r.l., nonché di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti e, in particolare, del provvedimento n. 20890 del 12.7.2004, oggetto di autonoma impugnativa;
quanto al ricorso n. 1615/07:
del provvedimento n. 20890 del 12.7.2007, notificato il 25.7.2007, con il quale il Dirigente dell’Area Gestione del Territorio e Tutela dell’Ambiente del Comune di San Bonifacio ha dichiarato inagibile l’impianto sportivo denominato "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella", sito in località Villabella di San Bonifacio, disponendo nel contempo l’invio del provvedimento agli enti fornitori del servizio quali: UNI.CO.GE. per la fornitura di gas, ENEL per la fornitura di energia elettrica, TELECOM ITALIA per la fornitura del servizio di telefonia, il servizio manutenzioni del Comune di San Bonifacio per l’acquedotto e la fognatura, affinché provvedano ad interrompere l’erogazione dei servizi alla struttura dichiarata inagibile.
Visti i ricorsi, entrambi notificati il 13 agosto 2007 e depositati presso la Segreteria il 22 agosto 2007, con i relativi allegati;
Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione comunale resistente, depositate il 21 settembre 2007 presso la Segreteria;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n. 655 del 24.9.2007 con la quale il Collegio ha parzialmente accolto l’istanza di misure cautelari con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento n. 20890 del 12.7.2004, fatta eccezione che per la "piscina ad onde";
Vista l’ordinanza n. 656 del 24.9.2007 con la quale il Collegio ha accolto l’istanza di misure cautelari con conseguente sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 90 del 16.7.2007;
Uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 2008 - relatore il Referendario M. Perrelli - l’avv. Lucio Motta per la parte ricorrente e l’avv.to Coronin per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il 12.7.2007 con ordinanza n. 20890 il Dirigente dell’Area Gestione del Territorio e Tutela dell’Ambiente del Comune di San Bonifacio dichiarava l’inagibilità del "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella", notificando il detto provvedimento alla società Stefania a r.l., in qualità di proprietaria dell’azienda.
La predetta dichiarazione di inagibilità si fonda sul verbale di sopralluogo effettuato il 29.5.2007 dai tecnici del Comune di San Bonifacio presso il predetto Parco Acquatico e sulle irregolarità amministrative accertate in tale occasione.
In particolare i tecnici del Comune di San Bonifacio riscontravano la mancata richiesta e il conseguente mancato rilascio del certificato di agibilità per il blocco servizi ubicato al di sotto della "piscina ad onde" e costruito in forza della concessione edilizia n. 7338 del 9.12.1993.
La mancanza del certificato di agibilità, secondo il Comune procedente, oltre a rilevare ex se, determinava inoltre l’inefficacia della quantificazione della capacità ricettiva dell’impianto sportivo, individuata il 4.7.2000 dalla Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli in 2500 persone proprio in ragione della dotazione complessiva dei servizi igienici del Parco Acquatico, tenendo quindi conto sia dei servizi costruiti in forza delle concessioni edilizie n. 4425 del 15.6.1983 e n. 5759 del 13.7.1987, già regolarmente provvisti di agibilità, sia di quelli realizzati in base alla richiamata concessione n. 7338 del 9.12.1993, sprovvisti, invece, dell’agibilità.
Inoltre, in occasione del medesimo sopralluogo, veniva riscontrata la presenza all’interno del Parco Acquatico di un fabbricato in muratura ad uso biglietteria, di un chiosco adibito a "bar Motta", di un cancello carraio e di una struttura in pali di ferro, imbullonati a terra con telo impermeabile su tutti i lati, adibita a deposito sdraio, tutte opere realizzate in assenza dei prescritti permessi di costruire, nonché evidenziate ulteriori difformità edilizie relative ad un campo di basket e di beach volley.
Sulla scorta delle predette circostanze e dell’ordinanza dichiarativa dell’inagibilità, il Comune di San Bonifacio con il provvedimento n. 90 del 16.7.2007 – autonomamente impugnato- ordinava, altresì, la sospensione delle autorizzazioni n. 2340 del 24.7.1999 relativa alle piscine natatorie, n. 208 del 19.10.2006 avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande tipo ristorante e n. 209 del 19.10.2006 avente ad oggetto l’attività di somministrazione e bevande tipo bar .
Con il ricorso rubricato al n. 1615/07 la società Stefania a r.l., in qualità di proprietaria dell’azienda denominata "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella", e la società Immobiliare Silvia a r.l., in qualità di proprietaria del compendio immobiliare sul quale sorge il predetto impianto, lamentano l’illegittimità del provvedimento n. 20890 del 12.7.2007 per violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, poiché la mancanza di agibilità dei servizi posti sotto la "piscina ad onde" e la presenza di fabbricati abusivi - specificatamente individuati nell’ordinanza gravata- avrebbero potuto comportare la dichiarazione di inagibilità solo delle dette singole strutture e non quella dell’intero parco acquatico ovvero una limitazione della capacità ricettiva dell’impianto sportivo in ragione dell’incidenza dell’ulteriore blocco di servizi, sprovvisto di agibilità, sul numero di persone ammesse ad utilizzarlo.
La limitazione della dichiarazione di inagibilità alle sole strutture prive dei requisiti prescritti dalla legge, secondo la prospettazione delle società ricorrenti, sarebbe, inoltre, stata maggiormente coerente alle verifiche svolte in sede di voltura delle autorizzazioni amministrative nell’anno 2006 , a seguito dell’acquisto dell’azienda da parte della Stefania s.r.l. che prima ne era solo conduttrice, e alle attività espletate dalla Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli in occasione della determinazione della capacità ricettiva del parco.
Le società ricorrenti hanno, altresì, evidenziato che la Stefania s.r.l., quale proprietaria dell’azienda, aveva già provveduto prima di depositare il ricorso ad inoltrare la domanda per ottenere l’agibilità per il blocco di servizi igienici posti al di sotto dello scivolo della "piscina ad onde", nonché le domande di sanatoria relative al fabbricato adibito a biglietteria e al cancello carraio, avendo, al contrario, provveduto a rimuovere volontariamente il chiosco abusivo e la struttura in pali di ferro imbullonati a terra. Infine le società ricorrenti hanno specificato che la proprietà dell’intera area sulla quale sorge il parco acquatico è della Immobiliare Silvia s.r.l., ivi comprese le aree adibite a parcheggio, e che proprio tale ultima società è altresì la dante causa della società Stefania a r.l. nella vendita dell’azienda avente ad oggetto il parco di divertimenti (contratto di acquisto di azienda del 26.6.2000). Sulla scorta delle predette argomentazioni le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento gravato e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti a causa del medesimo, danni rappresentati dalla compromissione dell’attività imprenditoriale e dal mancato guadagno conseguente alla chiusura del parco acquatico nel corso della stagione estiva, ovverossia nel momento di massima attività in considerazione della tipologia di svaghi offerti dal detto impianto sportivo.
Con il ricorso rubricato n. 1614/07 la società Stefania a r.l., in qualità di titolare delle autorizzazioni sospese con l’ordinanza n. 90 del 16.7.2007, ne lamenta l’illegittimità per vizi derivati dal provvedimento n. 20890 del 12.7.2007, nonché per violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza poiché i fatti posti a base della dichiarazione di inagibilità avrebbero potuto tutt’al più comportare una limitazione delle autorizzazioni sotto il profilo della capacità ricettiva e non la loro sospensione. Anche con tale ricorso la società ricorrente ha chiesto unitamente all’annullamento dell’ordinanza impugnata la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni conseguenti al detto provvedimento, danni rappresentati dall’impossibilità per l’utenza di fruire dell’impianto sportivo e delle strutture di ristorazione annesse e dalla compromissione dell’attività imprenditoriale a causa della chiusura nel periodo di massima attività e dal conseguente mancato guadagno corrispondente a circa 30.000,00/50.000,00 euro al giorno.
Il Comune di San Bonifacio, ritualmente costituitosi in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorsi. L’amministrazione resistente, dato atto che lo stato edilizio riscontrato nel corso del sopralluogo eseguito il 29.5.2007 unitamente all’assenza delle certificazioni di agibilità relative al blocco dei servizi posti sotto la "piscina ad onde" non consentivano di garantire le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità necessarie per il normale utilizzo della struttura sportiva, ha evidenziato l’unitarietà del parco acquatico e delle connesse attività di ristorazione al fine di escludere la possibilità di adottare provvedimenti atti ad impedire l’uso solo delle strutture non conformi alla normativa vigente.
Inoltre, l’amministrazione comunale ha evidenziato che solo dopo la notifica dei provvedimenti impugnati la società Stefania a r.l. provvedeva a richiedere in data 23.7.2007 il rilascio del certificato di agibilità per le opere sottostanti "la piscina ad onde" ed i permessi in sanatoria per il fabbricato adibito ad uso biglietteria e per il cancello carraio. Peraltro il Comune di San Bonifacio ha dato atto che sino al 20.8.2007 il parco è rimasto aperto e funzionante, nonostante i provvedimenti impugnati, ed è stato chiuso in forza dell’ordinanza n. 98 del 6.8.2007 con la quale il Comune ha posto il divieto di balneazione sull’intera struttura a causa delle gravi alterazioni batteriologiche delle acque accertate dall’U.L.S.S. competente.
Con le ordinanze n. 655 e 656 del 24.9.2007 il Collegio, ritenendo che l’inagibilità riguardasse specifici edifici dotati di autonomia fisica e funzionale, ha accolto parzialmente la domanda di misure cautelari relativa al provvedimento n. 20890 del 12.7.2007 sospendendone l’efficacia tranne che per la struttura "piscina ad onde", mentre ha sospeso integralmente l’efficacia dell’ordinanza n. 90 del 16.7.2007. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2008 il Collegio ha trattenuto le cause per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Il Collegio ritiene opportuno esaminare con priorità il ricorso n. 1615/07, avente ad oggetto l’ordinanza n. 2890 del 12.7.2007 con la quale è stata dichiarata l’inagibilità del "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella", poiché tale provvedimento è atto presupposto dell’ordinanza n. 90 del 16.7.2007 – impugnata con il ricorso n. 1614/07- con la quale sono state sospese le autorizzazioni di cui è titolare la società Stefania a r.l..
Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per le motivazioni e nei limiti di seguito specificati.
E’ pacifico, in quanto risultante dal verbale di sopralluogo del 29.5.2007 e non contestato dalle società ricorrenti, che all’interno del "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella" vi fossero alcuni fabbricati – un immobile in muratura adibito ad uso biglietteria, un chiosco utilizzato come "bar Motta", un cancello carraio, una struttura in pali di ferro imbullonati a terra con telo impermeabile su tutti i lati adibita a deposito sdraio- costruiti in assenza delle prescritte autorizzazioni edilizie e che il blocco dei servizi, ubicato al di sotto della "piscina ad onde" e realizzato in forza della concessione edilizia n. 7338 del 9.12.1993, non fosse munito il certificato di agibilità.
In particolare dalla relazione tecnica redatta in data 13.8.2007, a seguito della richiesta del certificato di agibilità da parte della Stefania a r.l., emerge che "…gli accessi sotto la piscina ad onde erano chiusi, ed a lato degli stessi erano presenti alcuni telai per porte, pronti per il montaggio; all’interno del blocco servizi nord c’è una scala che scende ai servizi, completamente bagnata dall’acqua che filtra abbondantemente dal soffitto e che rende scivolosi i gradini; mancano alcune porte interne; mancano le protezioni dei tubi di condotta dell’acqua calda; mancano le scatole di protezione elettrica e ci sono fili non protetti. Tale circostanza risulta particolarmente grave in quanto le infiltrazioni d’acqua dal soffitto interferiscono con il passaggio delle derivazioni elettriche. La messa in funzione della corrente potrebbe generare il rischio di folgorazione: sulla parete opposta alle porte di ingresso ai servizi è stato ricavato uno spazio aggiuntivo, rispetto a quello descritto dalle planimetrie catastali allegate all’istanza di agibilità…".
Orbene l’amministrazione comunale, preso atto della presenza all’interno del parco di alcuni fabbricati costruiti senza i prescritti permessi edilizi e soprattutto dell’assenza delle certificazioni di agibilità relativamente al blocco servizi ubicato al di sotto della "piscina ad onde" con conseguente inefficacia della quantificazione della capacità ricettiva di 2500 persone dell’impianto sportivo, come individuata dalla Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli il 4.7.2000, dichiarava inagibile il "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella", disponendo altresì la comunicazione del provvedimento agli enti fornitori di servizi affinché provvedessero ad interrompere l’erogazione degli stessi.
Il Collegio ritiene di dover confermare nel merito quanto già statuito in sede cautelare e, quindi, di dover dichiarare illegittimo il provvedimento gravato nella parte in cui non limita la dichiarazione di inagibilità ai soli fabbricati costruiti in assenza dei permessi prescritti dalla legge e al blocco dei servizi ubicato sotto la "piscina ad onde", sprovvisto di certificazione di agibilità, ma la estende all’intera struttura denominata "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella".
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, l’autorità procedente, anche qualora eserciti un potere di natura ampiamente discrezionale, nell’emanare il provvedimento, per quanto attiene al suo contenuto intrinseco, è sempre vincolata al rispetto dei principi di utilità e di congruità del mezzo prescelto con riferimento allo scopo dichiarato, nonché ai principi di proporzionalità e coerenza tra le circostanze di fatto e il contenuto dell'atto e a quello del minor sacrificio possibile per i privati destinatari del provvedimento idoneo ad incidere negativamente sulla loro sfera giuridica (cfr. Cons. Stato, 23.8.2000, n. 4568).
Per questi motivi, in linea di massima, l'adozione di provvedimenti quali quello oggetto del presente giudizio deve essere supportata da adeguati ed idonei pareri di organi tecnici, in modo da conciliare i primari e fondamentali interessi pubblici alla sicurezza, alla igiene e alla salubrità con l’interesse del privato all’esercizio della propria attività imprenditoriale nel rispetto del principio della libertà di iniziativa economica.
Sulla base dei cennati principi, merita allora di essere evidenziato che dalla lettura del verbale di sopralluogo eseguito dal personale dell’Ufficio tecnico del Comune di San Bonifacio il 29.5.2007 e anche dalla lettura del sopralluogo eseguito il 13.8.2007, in occasione della richiesta di agibilità per il blocco dei servizi posto al di sotto della "piscina ad onde", si desume che la condizione di serio pericolo che avrebbe potuto legittimare gli interventi dell'amministrazione comunale finalizzati all’inagibilità del parco concerneva prevalentemente tale ultimo blocco di servizi.
Quindi, solo in relazione alla predetta "piscina ad onde" sussisteva nell’ipotesi di un utilizzo dei servizi ubicati al di sotto della stessa un pericolo per la sicurezza, per l’igiene e per la salubrità pubblica giacché, considerate le condizioni precarie dei luoghi e le copiose infiltrazioni di acqua, vi era il rischio di folgorazione per l’interazione con l’impianto elettrico e il rischio di cadute e di altri incidenti per la clientela che ne avesse usufruito a causa delle scale bagnate, degli infissi ancora non installati, della mancanza di alcune porte interne, nonché delle scatole di protezione elettrica.
Dalla lettura dei citati verbali e degli accertamenti posti a fondamento del provvedimento impugnato si evince, inoltre, che alcuni fabbricati, tra i quali quello adibito ad uso biglietteria ed un chiosco adibito a "bar Motta", erano stati costruiti senza i permessi prescritti dalla legge. E’ allora evidente che non esistevano i presupposti, rappresentati da situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, per la igiene e la salubrità degli utenti, tali da giustificare un provvedimento dichiarativo dell’inagibilità dell’intero parco.
Il rispetto dei principi di proporzionalità e di coerenza tra le circostanze di fatto ed il contenuto dell’atto impugnato avrebbero potuto dare adeguata giustificazione del potere esercitato dall’amministrazione comunale, nell'intento affermato di salvaguardare l’incolumità, l’igiene e la salubrità dei clienti del parco acquatico, per la dichiarazione di inagibilità del blocco dei servizi, ubicato al di sotto della "piscina ad onde", nonché degli ulteriori fabbricati costruiti senza i relativi permessi prescritti dalla legge, ma non, invece, per quella dell’intera struttura. Né, infine, può essere condivisa la prospettazione della difesa dell’amministrazione resistente, secondo la quale l’estensione del provvedimento impugnato sarebbe stata determinata dall’unitarietà e dalla conseguente inscindibilità delle attrazioni presenti nell’azienda "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella" di proprietà della società Stefania a r.l. e dalla inefficacia della quantificazione della capacità ricettiva dell’impianto, come individuata dalla Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli del 4.7.2000 in ragione del numero di servizi igienici esistenti.
La circostanza che vi siano due unici accessi al parco e che una volta entrati, previo pagamento di un unico biglietto, il cliente possa utilizzare tutte le attrazioni presenti all’interno dell’impianto sportivo senza alcuna limitazione, non implica, infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione resistente, l’impossibilità di chiudere una delle piscine lasciando in funzione le altre. Del resto l’unitarietà nel caso di specie è intesa sotto il profilo economico della fruibilità di più attrazioni e di più servizi di bar e di ristorazione ubicati all’interno della stessa area attraverso il pagamento di un unico biglietto, ma non determina una inscindibilità fisica delle predette strutture che rimangono utilizzabili le une indipendentemente dalle altre.
Inoltre, secondo l’amministrazione comunale, proprio la mancanza delle certificazioni di agibilità relative al blocco dei servizi igienici posti al di sotto della "piscina ad onde" avrebbe determinato l’inefficacia della quantificazione della capacità ricettiva operata dalla Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli con la conseguente necessità di impedire l’accesso all’intera struttura per motivi igienici e di salubrità.
Sennonché, anche qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione comunale della inefficacia derivata della quantificazione della capacità ricettiva, appare evidente che il Comune avrebbe potuto stabilire l’incidenza del predetto blocco di sevizi sprovvisto di agibilità sulla totale capacità ricettiva e, conseguentemente, emettere un provvedimento volto a consentire l’accesso al parco di una quantità di persone corrispondente alla capacità dei servizi igienici provvisti di agibilità.
Nei limiti delle predette argomentazioni deve, pertanto, essere accolto il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento n. 20890 del 12.7.2007 nella parte in cui non circoscrive la dichiarazione di inagibilità alla "piscina ad onde" e ai fabbricati nello stesso specificamente individuati, costruiti senza i permessi edilizi prescritti.
Infine, con riguardo alla parte legittimamente emessa del provvedimento gravato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché dalla documentazione depositata il 23.9.2008 da parte ricorrente si evince che il Comune di San Bonifacio ha rilasciato il 20.11.2007 il certificato di agibilità relativo alle "opere interne sottostanti l’acquascivolo" realizzate in forza della concessione edilizia n. 7338 del 9.12.1993; il 26.5.2008 ha rilasciato l’autorizzazione unica per insediamenti produttivi per l’installazione del cancello carraio e il successivo 9.7.2008 analoga autorizzazione per il fabbricato ad uso biglietteria, mentre il chiosco adibito a "bar Motta" e la struttura con pali metallici infissi al suolo sono stati volontariamente rimossi dalla società Stefania a r.l..
Passando ora ad esaminare il ricorso n. 1614/07 il Collegio ne ravvisa la fondatezza con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 90 del 16.7.2007.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha come atto presupposto la dichiarazione di inagibilità dell’intero parco acquatico disposta con il provvedimento n. 20890 del 12.7.2007, come si evince chiaramente sia dal fatto che il testo di tale ultimo provvedimento è integralmente richiamato nel preambolo, sia dalla considerazione che "in conseguenza della dichiarazione di inagibilità del complesso sportivo..sono venute meno le condizioni indispensabili previste per il rilascio delle autorizzazioni riconducibili proprio al parere espresso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per cui conseguentemente vengono meno le condizioni per la prosecuzione dell’attività oggetto delle autorizzazioni" relative alle piscine natatorie e all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande tipo bar e tipo ristorante.
Anche in tale caso il Collegio ritiene di dovere confermare la valutazione già espressa in sede cautelare, poiché una volta dichiarata l’illegittimità parziale del provvedimento n. 20890 del 12.7.2007 per violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza nella parte in cui non limita la dichiarazione di inagibilità alla "piscina ad onde" e ai fabbricati costruiti senza i prescritti permessi edilizi, conseguenza logica è l’inefficacia derivata anche dell’ordinanza di sospensione delle ricordate autorizzazioni di cui è titolare la società Stefania a r.l..
Devono, infine, essere respinte le domande di risarcimento danni avanzate dalle società ricorrenti in entrambi i ricorsi poiché in parte infondate e in parte non provate. In particolare per quanto concerne la dedotta voce di danno riguardante la privazione della clientela della possibilità di usufruire del parco acquatico merita di essere evidenziato che non si tratta di situazione soggettiva di cui le società ricorrenti sono titolari né in proprio né in quanto enti esponenziali della collettività. Per quanto, invece, attiene al danno conseguente alla illegittima chiusura dell’intera struttura e alla connessa sospensione delle autorizzazioni per le piscine natatorie e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande tipo bar e tipo ristorante occorre, in primis, precisare che il parco acquatico è stato aperto con certezza sino al 20.8.2007 e che questo Tribunale con ordinanza del 24.9.2007 ha accolto le domande di misure cautelari, sospendendo parzialmente l’efficacia del provvedimento di inagibilità, fatta eccezione per la sola "piscina ad onde", ed integralmente l’efficacia del provvedimento di sospensione delle autorizzazioni.
Tanto premesso va allora evidenziato che sulla scorta della documentazione prodotta non vi è certezza in ordine al fatto che il parco acquatico sia stato chiuso in forza dei provvedimenti impugnati e non piuttosto dell’ordinanza n. 98 del 6.8.2007, fondata sulla presenza di alterazioni batteriologiche dell’acqua, e non impugnata nei presenti giudizi. Infine le società ricorrenti per il periodo di chiusura intercorrente tra il 20.8.2007 e il 24.9.2007 non hanno prodotto alcun documento o relazione atta a comprovare l’ammontare del danno lamentato, essendosi solo limitate ad affermare un ammontare presuntivo delle entrate (30.000,00/50.000,00 al giorno) senza però dimostrarlo in alcun modo, ad esempio attraverso il deposito di libri contabili, fatture ed altri documenti fiscali. Quindi ai sensi dell’art. 2697 c.c. non hanno assolto all’onere probatorio su di loro gravante.
Appaiono sussistere, infine, giustificati motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso n. 1615/07, per compensare le spese di lite in ragione di 1/3 tra le parti, mentre i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa:
accoglie parzialmente il ricorso n. 1615/07 con conseguente annullamento del provvedimento n. 20890 del 12.7.2007 nella parte in cui estende la dichiarazione di inagibilità all’intero "Parco Acquatico – Sporting Club Villabella" e non la limita alla "piscina ad onde" e ai fabbricati realizzati senza i permessi prescritti dalla legge e specificamente indicati in parte motiva;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla parte del provvedimento n. 20890 del 12.7.2007 ritenuta legittima a seguito del rilascio dei permessi in sanatoria e del certificato di agibilità specificamente indicati in parte motiva;
accoglie il ricorso n. 1614/07 con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 90 del 16.7.2007;
rigetta le domande di risarcimento dei danni.
Liquida le spese di lite in complessivi euro 6.000,000 di cui euro 500,00 per spese, e la restante parte per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA. Compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3 e pone i restanti 2/3 (euro 4000,00 oltre IVA e CPA) a carico dell’amministrazione resistente in favore delle società ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 16 ottobre 2008.
Il Presidente L’Estensore
Depositata in Segreteria in data 2 gennaio 2009.

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