mercoledì 7 maggio 2008

TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - sentenza 6 maggio 2008 n. 1079

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2007, proposto da:
Formula F.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Luigi D'Ambrosio e Nicola Quinto, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi 23;

contro

il Comune di Trani, in persona del Sindaco pro – tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

dell’obbligo dell’amministrazione comunale intimata di porre in essere gli adempimenti previsti dalla l.r. n. 20/01 necessari alla conclusione del procedimento di approvazione definitiva del P.U.G. già avviato, al fine di ritipizzare le aree a vincolo decaduto, nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio inadempimento sul procedimento di ritipizzazione delle aree a vincolo decaduto nell’ambito del procedimento di approvazione definitiva del P.U.G., adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Trani n. 29 del 26 luglio 2006, nonché per l'accertamento del diritto della società istante a vedere impressa in via definitiva, alle aree di sua proprietà, la destinazione già prevista in sede di adozione del nuovo P.U.G., con condanna del Comune di Trani alla conclusione del procedimento di approvazione del P.U.G. per quanto di sua competenza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il referendario Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 21 settembre 2007 e depositato il successivo 5 ottobre la società ricorrente ha chiesto l'accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Trani di porre in essere gli adempimenti previsti dalla l.r. n. 20/01 necessari alla conclusione del procedimento di approvazione definitiva del P.U.G., già adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 luglio 2006, al fine di ritipizzare le aree a vincolo decaduto, nonché l’accertamento e la declaratoria del silenzio inadempimento sul procedimento di ritipizzazione delle aree a vincolo decaduto nell’ambito del surrichiamato procedimento di approvazione definitiva del P.U.G., nonché l'accertamento del diritto a vedere impressa in via definitiva, alle aree di sua proprietà, la destinazione già prevista in sede di adozione del nuovo P.U.G., con condanna del Comune di Trani alla conclusione del procedimento di approvazione del P.U.G. per quanto di sua competenza.
La ricorrente, proprietaria di aree destinate, in base a vincolo decaduto, a verde parco e ad allargamento stradale, ha esposto che il consiglio comunale di Trani, dopo aver adottato, con deliberazione n. 32 del 26 maggio 2005, una variante al P.R.G. al fine di integrare la destinazione urbanistica delle c.d. aree bianche, non ha poi portato a compimento il relativo procedimento in quanto, con successiva deliberazione n. 29 del 26 luglio 2006, ha adottato il nuovo strumento urbanistico generale, senza però dare il conseguente doveroso impulso per poter addivenire alla approvazione.
Ha dedotto, la ricorrente, che la perdurante inerzia del Comune ha prodotto e produce la frustrazione della legittima aspirazione del proprietario al miglior godimento delle aree di sua proprietà ed ha, pertanto, censurato la condotta dell’amministrazione comunale, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 in relazione all’art. 11, LR. n. 20/2001, dell’art. 97 cost., della violazione dei principi generali di trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa; dell’ingiustizia manifesta.
Con ordinanza istruttoria n. 1043 del 21 novembre 2007, questa Sezione ha ordinato al Comune di Trani, non costituito in giudizio, di produrre copia della delibera di C.C. n. 32 del 26 maggio 2005 e una breve relazione in ordine a quanto lamentato dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza del 23 gennaio 2008, rilevato che la precedente è rimasta ineseguita e ritenuto che l’istruttoria "va rinnovata ed ampliata mediante acquisizione, dal Comune di Trani, di una relazione dettagliata, con allegazione dei documenti relativi, sullo stato del procedimento per l’approvazione del nuovo P.U.G.", riservata ogni decisione in rito, sul merito e sulle spese, la Sezione ha disposto nuovamente l’incombente istruttorio, ordinando al Comune di Trani di depositare la relazione richiesta e i relativi documenti in allegato.
Anche detta ordinanza è rimasta ineseguita.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
1. Preliminarmente, deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, anche i procedimenti per l'adozione degli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono soggetti al dovere di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3265).
1.1. In particolare, in materia di obbligo di un Comune ad integrare la disciplina urbanistica decaduta, pur essendo la stessa amministrazione locale libera di provvedere con una nuova pianificazione generale ovvero con una variante parziale, essa è tuttavia obbligata a provvedere in tempi brevi e con sollecitudine, trasformandosi, in caso contrario, il decorso del tempo in inerzia illegittima (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2006, n. 8042).
E’, parimenti, pacifico che i limiti di edificabilità riconducibili alle "zone bianche" hanno carattere provvisorio, essendo preciso obbligo dell'amministrazione di colmare al più presto ogni lacuna verificatasi nell'ambito della pianificazione urbanistica, con correlativa possibilità di attivazione, da parte dei soggetti interessati all'edificazione, degli strumenti previsti per evidenziare, al riguardo, l'eventuale illegittima inerzia dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 4 aprile 2007, n. 1556).
1.2. Deve, tuttavia, evidenziarsi che, in materia di pianificazione urbanistica, la sentenza che chiude il giudizio, iniziato con il rito di cui all’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve limitarsi ad accertare l'inadempimento all'obbligo di provvedere a causa dell'illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la p.a. dovrà provvedere. Ciò in quanto, trattandosi di attività altamente discrezionale, la potestà giurisdizionale del giudice non può sovrapporsi alle valutazioni riservate all'amministrazione, spettando questo compito, nell'ipotesi di ulteriore ed insistente inerzia dell'amministrazione soccombente, al commissario ad acta da nominarsi in sede di ottemperanza, il quale potrà agire sostituendosi all'organo dell'amministrazione rimasto ulteriormente inadempiente (cfr: Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 578).
Nel caso di specie, pertanto, la pronuncia di accoglimento deve limitarsi all’accertamento della illegittimità della condotta inerte del Comune intimato - consistente nel non aver concluso in tempi ragionevoli e senza fornire motivazione alcuna in ordine alle eventuali ragioni del ritardo, il procedimento finalizzato alla adozione del nuovo strumento urbanistico generale e, implicitamente, alla ritipizzazione delle aree a vincolo decaduto - nonché alla conseguente fissazione di un termine per provvedere.
2. Sul punto deve osservarsi che, dalla condotta processuale tenuta dal Comune intimato, il quale per ben due volte non ha ottemperato all’ordine di produzione documentale impartito da questo Tribunale, valutata unitamente all’ulteriore elemento che non è stata fornita giustificazione alcuna in merito alla mancata produzione della documentazione, ovvero in merito alle eventuali difficoltà nel produrla, ovvero, infine, alle possibili ragioni del ritardo, può trarsi, a tenore della norma contenuta nell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. e, più in generale, dal principio, immanente all’ordinamento processuale, della libera valutazione delle prove (si vedano: Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2007, n. 3258; Cass. civ., Sez. I, 22 agosto 2006, n. 18224), il ragionevole convincimento della effettiva sussistenza di un comportamento inerte del Comune nel dare impulso al procedimento finalizzato all’approvazione del nuovo strumento di pianificazione generale e della illegittimità di detta inerzia.
3. Nel merito va, tuttavia, evidenziato che - pur nel nuovo regime introdotto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo già modificato dagli artt. 2 e 21, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, poi sostituito dall'art. 3, comma 6 bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione – la pronuncia del Giudice non può spingersi fino ad imporre all’amministrazione il contenuto del provvedimento da adottare, consistente nella attribuzione, alle c.d. "aree bianche", della destinazione voluta dalla ricorrente, anche laddove si trattasse, in ipotesi, della destinazione già impressa dal piano urbanistico generale adottato ma non ancora approvato, vertendosi su scelte ad elevato tasso di discrezionalità, riservate alla potestà esclusiva della stessa amministrazione.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda della ricorrente non può essere accolta.
4. Le spese, anche in considerazione del comportamento processuale del Comune intimato, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
- Dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani nel procedimento di approvazione definitiva del P.U.G. adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 luglio 2006 e, per l’effetto, ordina al predetto Comune, di provvedere – entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla notifica della stessa a cura della ricorrente – alla definizione del regime di utilizzabilità delle aree di proprietà della ricorrente, nonché a porre in essere gli adempimenti di sua competenza, di cui all’art. 11 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001, per dare impulso al procedimento di approvazione del nuovo piano urbanistico generale;
- Condanna il Comune di Trani alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille) oltre contributo unificato, rimborso forfetario spese generali nonché oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Laura Marzano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2008.

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