martedì 8 luglio 2008

TAR Campania, Napoli, VIII, 26 giugno 2008 n. 6271

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
"IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Magistrati:
Evasio Speranza Presidente
Santino Scudeller Componente
Renata Emma Ianigro Componente, rel.est.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7321/1988 proposto da:
SICA ELENA, SICA LUIGI, GALLO ANTONIETTA, e SICA GUIDO nella qualità di donatari ed eredi legittimi del sig. Sica Ferdinando, rappresentati e difesi giusta mandato a margine della memoria di costituzione per la prosecuzione del giudizio, dall’avv. Antonio Romano, ed elettivamente domiciliati in Napoli, piazza Trento e Trieste n. 48;
CONTRO
COMUNE DI AVERSA in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso notificato e delibera G.M. n. 46 del 23.01.1989, dall’avv. Antonio Lamberti presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S.Pasquale a Chiaia n. 55;
per l’accertamento
che nulla è dovuto a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione in riferimento alla concessione edilizia n. 112/1986 rilasciata al ricorrente il 29.10.1986;
e per la condanna
del Comune di Aversa alla restituzione delle rate già versate oltre interessi e rivalutazione;
sul ricorso n. 8768/1990 proposto da:
SICA ELENA, SICA LUIGI, GALLO ANTONIETTA, e SICA GUIDO nella qualità di donatari ed eredi legittimi del sig. Sica Ferdinando, rappresentati e difesi giusta mandato a margine della memoria di costituzione per la prosecuzione del giudizio, dall’avv. Antonio Romano, ed elettivamente domiciliati in Napoli, piazza Trento e Trieste n. 48;
CONTRO
COMUNE DI AVERSA in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, dall’avv. Giuseppe Nerone, avvocato presso il medesimo Comune, giusta delibera G.M. n.499 del 21.12.2007, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cesario Console n. 3;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 8986/6 del 18.06.1990 avente ad oggetto ingiunzione di pagamento di lire 34.956.324 quale contributo per oneri di urbanizzazione;
nonché per l’accertamento
che nulla è dovuto a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione in riferimento alla concessione edilizia n. 112/1986 rilasciata al ricorrente il 29.10.1986;
e per la condanna
del Comune di Aversa alla restituzione delle rate già versate oltre interessi e rivalutazione;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa con la produzione allegata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
alla udienza pubblica del 9.06.2008 relatore la dott.ssa R.E.Ianigro;
uditi l’avv. Lamberti per il Comune intimato, e l’avv. Romano per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 7321/1988, Sica Ferdinando esponeva di aver ottenuto dal Comune di Aversa il rilascio della concessione edilizia n. 112 del 29.10.1986 richiesta per la trasformazione ed il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato a suo tempo realizzato in Aversa viale Libertà, che, con la medesima concessione veniva imposto il versamento del contributo per spese di urbanizzazione e per costo di costruzione rispettivamente di lire 23.304.219 e di lire 7.772.436, e che, versato integralmente l’importo determinato per il costo di costruzione, veniva altresì erogata la prima rata degli oneri di urbanizzazione pari a lire 5.826.054 e veniva altresì garantito il versamento della restante somma di lire 17.778.165 con polizza fidejussoria stipulata in data 8.10.1986 con l’Assitalia.
Ritenuto successivamente che nulla era dovuto al Comune di Aversa a tale titolo, proponeva ricorso innanzi a questo Ta.r. sulla base del seguenti motivi di diritto:
- art. 9 della legge n. 10/1977 e succ. mod. ed art. 10 legge n. 10/1977;
Con la concessione edilizia n. 112/1986 il Comune di Aversa si è limitato ad autorizzare la trasformazione di un immobile preesistente, prima destinato ad esposizione commerciale ed a negozi, uffici commerciali e servizi, ed ora destinato ad attività bancaria. Tale trasformazione impropriamente definita in concessione quale cambio di destinazione di edificio preesistente, in realtà non produce alcun cambio di destinazione rilevante ai fini del computo del contributo di concessione, poiché non comporta il passaggio dell’immobile da una categoria di destinazione ad un’altra, secondo la classificazione operata dall’art. 10 della legge n. 10/1977, che distingue le destinazioni in quattro categorie e precisamente: a) residenziale; b) industriale ed artigianale; c) turistico commerciale e direzionale; d) agricola.
La modifica di destinazione è avvenuta nell’ambito della stessa categoria sub c) per cui nulla è dovuto al Comune.
Sulla base di tali conclusioni instava per l’accoglimento del ricorso.
Nelle more decedeva il ricorrente Sica Ferdinando in data 11.07.2000, e con memoria di costituzione del 19.06.2007 si costituivano gli eredi in prosecuzione del giudizio.
Costituitosi il Comune eccepiva la irricevibilità del ricorso per omessa impugnativa della concessione edilizia nei termini decadenziali, e nel merito deduceva la infondatezza del ricorso stante la notevole differenza a livello di carico infrastrutturale fra la destinazione a negozi commerciali di mera esposizione e di uffici commerciali e con l’avviso che non viene fornita alcuna prova concreta sulla non variazione del carico urbanistico e dell’incidenza edificatoria della concessione rilasciata. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso iscritto al n. 8768/1990, Sica Ferdinando impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. 8986/6 del 18.06.1990 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di lire 34.956.324 quale contributo per oneri di urbanizzazione, e chiedeva accertarsi che nulla era dovuto in ordine alla concessione edilizia n. 112 del 29.10.1986 rilasciata al ricorrente dal Comune di Aversa per il cambio di destinazione del fabbricato a suo tempo realizzato in Aversa viale Libertà.
A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi di cui al precedente gravame.
Con ordinanza collegiale n. 2171991 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Nelle more decedeva il ricorrente Sica Ferdinando in data 11.07.2000, e con memoria di costituzione del 19.06.2007 si costituivano i suoi eredi in prosecuzione del giudizio. Costituitosi il Comune di Aversa instava per il rigetto del ricorso deducendone la totale infondatezza.
Alla udienza pubblica del 9.06.2008 il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione
Considerato in diritto
1. In primo luogo va disposta la riunione del giudizio iscritto al n.8768/1990 r.g. con il ricorso, previamente instaurato dal medesimo ricorrente, ed iscritto al n. 7321/1988 r.g. sussistendo motivi di connessione soggettiva ed oggettiva che ne giustificano una trattazione congiunta, posto che entrambi i giudizi vertono sulla medesima questione concernente la spettanza dei contributi concessori richiesti dal Comune di Aversa per il rilascio della concessione edilizia n. 112/1986.
2. Va preliminarmente esaminata la eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal Comune intimato nel giudizio previamente instaurato ed iscritto al n. 7321/1988 con cui parte ricorrente ha chiesto al giudice adito, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva ex art. 16 della legge n. 10/1977, l’accertamento che nulla è dovuto a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione in riferimento alla concessione edilizia n. 112/1986 rilasciata al Sica Ferdinando in data 29.10.1986.
Sostiene il Comune intimato che, stante la omessa impugnazione entro i termini decadenziali della concessione edilizia rilasciata al ricorrente ove veniva determinata l’entità del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione dovuti, restava preclusa al ricorrente ogni contestazione sulla spettanza delle somme in questione, che avrebbe dovuto essere oggetto di censura in sede di gravame della concessione edilizia in quanto ritenuta lesiva in parte qua.
La censura ad avviso del Collegio deve essere disattesa.
L’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Comune resistente a sostegno della eccezione di irricevibilità del ricorso non si attaglia al caso di specie, poiché riguarda la diversa ipotesi in cui la controversia sulla spettanza delle somme richieste e liquidate dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione sia collegata alla contestazione di atti amministrativi presupposti di carattere autoritativo la cui illegittimità deve essere contestata entro i termini decadenziali prescritti dalla legge. (cfr C.d.s. sez. V 3.05.2006 n. 2463)
Nella specie parte ricorrente non assume l’illegittimità di un atto autoritatitivo presupposto sulla cui base il Comune ha ingiunto il pagamento delle somme contestate, ma viene contestato l’atto paritetico con cui il Comune ha quantificato oneri e contributo senza chiedere l’annullamento di un atto amministrativo.
Come noto la cognizione delle controversie attinenti la spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 16, applicabile nella specie ratione temporis, trattandosi di causa iniziata nel 1988. Successivamente, come noto, l'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è stato abrogato dall'art. 136, II comma lett. c, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con decorrenza 30 giugno 2003 (termine così prorogato dall'art. 2 del D.L. n. 122/2002, convertito nella legge n. 185/2002), e l'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000 e dalla nota decisione n. 204/2004 della Corte costituzionale, ha attribuito la giurisdizione esclusiva al Giudice amministrativo sulle "controversie aventi ad oggetto gli atti (ed) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparate in materia urbanistica ed edilizia".
In ogni caso, in forza del disposto di cui all'art. 16 L. 28.1.1977 n. 10 vigente al momento della proposizione del ricorso, la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto l’ammontare del contributo spettante per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e resta quindi sottratta alle regole delle impugnazioni, nei termini di decadenza, degli atti amministrativi, trattandosi di fattispecie attinente ad una posizione di diritto soggettivo (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 19.6.1996 n° 953; Cons. di Stato, sez. V, 18.1.1996 n° 53; Cons. di Stato, sez. V, 25.9.1995 n° 1335).
Al giudice amministrativo compete quindi l’esame di tutti gli aspetti del rapporto intercorrente tra le parti coinvolte, ivi compreso quello della spettanza o meno del contributo stesso e della eventuale restituzione di somme corrisposte a tale titolo (cfr. T.A.R. Piemonte n° 691 del 22.12.1994; T.A.R. Lombardia - Milano n° 96 del 3.5.1986) trattandosi di controversie riguardanti diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l'amministrazione è sfornita di potestà autoritativa, dovendo compiere un'attività di mero accertamento in base ai parametri normativi prefissati. La giurisdizione esclusiva in argomento copre quindi anche gli atti di natura paritetica gli atti con i quali, in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti, il Comune quantifica le somme dovute e le pone a carico del titolare della concessione, sia a titolo di oblazione che a titolo di contributo.(cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 14.11.2005, n. 22904; 14.4.2003, n. 5903;11.4.1995, n. 4148).
3. Nel merito la pretesa posta a fondamento dei ricorsi qui riuniti è infondata, e va respinta come di seguito argomentato.
I ricorrenti, quali proprietari, per donazione e per successione ereditaria di Sica Ferdinando, di un fabbricato realizzato in Aversa con licenza edilizia n. 210 del 25.11.1972, e successiva variante del 26.07.1975, composto da piano interrato, piano terra ed altri tre piani fuori terra, contestano la spettanza delle somme quantificate dal Comune di Aversa con la concessione edilizia n. 112 del 29.10.1986 a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
Sostengono i ricorrenti che tali somme non sarebbero dovute poiché la concessione edilizia n.112/1986 è stata rilasciata per lavori di cambio di destinazione d’uso del fabbricato che, adibito in origine a negozi, veniva poi destinato ad attività bancaria. Secondo la tesi di parte ricorrente in tal caso nulla doveva essere corrisposto al Comune a titolo di oneri e di contributi concessori, poiché il cambio di destinazione era avvenuto all’interno della medesima categoria omogenea di destinazione sub c) ossia "commerciale-direzionale" come prevista dall’art. 10 della legge n. 10/1997, mentre la corresponsione è dovuta solo nel caso di passaggio da una categoria funzionale all’altra secondo la classificazione operata dall’art. 10 cit.
L’assunto non convince.
La sola asserzione contenuta in ricorso e negli atti difensivi secondo cui il rilascio della concessione edilizia per cambio di destinazione all’interno della stessa categoria omogenea di cui all’art. 10 cit. non costituisce circostanza sufficiente a dimostrare l’insussistenza del credito azionato dal Comune a tale titolo.
Per dimostrare l’insussistenza del credito vantato dall’amministrazione parte ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a dedurre che la modifica di destinazione d’uso sarebbe avvenuta all’interno della medesima categoria funzionale, ma avrebbe dovuto dimostrare che, con la concessione edilizia n. 112/1986, non vi sarebbe stato un aumento del carico urbanistico ed una incidenza peggiorativa in termini edilizi, cosa che nella specie non è avvenuta.
Come noto, per giurisprudenza pacifica, il contributo per oneri di urbanizzazione ha funzione sostitutiva delle opere di urbanizzazione, e quindi assolve alla funzione di ridistribuire i costi sociali delle relative opere facendole gravare sui soggetti che ne usufruiscono. Sicchè, in presenza di interventi edilizi modificativi di una struttura esistente, l’obbligo di corresponsione degli oneri sorge ogni qual volta l’intervento sia idoneo a determinare un aggravamento del carico urbanistico.
Più specificatamente per i casi di mutamento di destinazione d’uso nell’ambito di una medesima categoria omogenea, il mero riferimento all’appartenenza della destinazione alla medesima categoria urbanistica non implica automaticamente la non spettanza degli oneri, dovendosi altresì accertare che non vi sia stato contestualmente un aggravio del carico urbanistico (cfr T.a.r Lazio-Roma sez. II 14.11.2007 n. 11213; T.a.r. Lazio_Roma sez.II 10.10.2006 n.10237).
Sulla base di tali presupposti anche le ipotesi di mera modifica di destinazione d’uso di tipo c.d funzionale ossia senza opere, come anche quelle realizzate in assenza di preventivo titolo abilitativo, possono restare assoggettate al pagamento degli oneri di urbanizzazione, ogni qual volta la rilevanza del mutamento sia stata qualificata da un aggravio di carico urbanistico.
Considerazioni analoghe valgono per ciò che concerne la spettanza e la quantificazione del costo di costruzione in relazione ad interventi edilizi modificativi di un fabbricato esistente, posto che, in caso di interventi modificativi di immobili già in precedenza assentiti, l’importo relativo va quantificato in relazione alle opere aggiuntive rispetto al progetto già assentito, e sulla base dei coefficienti vigenti al tempo del rilascio della concessione.
4. Ciò premesso va evidenziato che nel caso di specie parte ricorrente non solo non ha dimostrato che con la concessione edilizia n. 112/1986 sarebbe restato inalterato il carico urbanistico derivante dal fabbricato, ma dagli atti allegati al ricorso si desumono circostanze di segno esattamente contrario a quanto sostenuto in ricorso.
A ben vedere, dalla lettura degli atti pubblici di donazione allegati agli atti del ricorrente nel giudizio iscritto al n. 8768/1990, aventi ad oggetto l’immobile oggetto di contestazione, risulta che il fabbricato in questione, edificato in virtù di licenza edilizia n. 210/1972 e successiva variante del 26.07.1975, era composto da un piano interrato, un piano terra ed altri tre piani fuori terra, e ciascuno dei piani primo secondo e terzo era costituito da un unico ampio locale. Successivamente, per effetto della concessione edilizia n. 112/1986 oggetto di contestazione, detta conformazione strutturale dell’edificio è stata radicalmente modificata in quanto il fabbricato veniva integralmente suddiviso in ventisette monolocali con servizi, e precisamente nove per ciascuno dei piani primo, secondo e terzo.
Di qui si evince indiscutibilmente che, per effetto della concessione n. 112/1986, il fabbricato in questione non è restato strutturalmente immutato come sostiene parte ricorrente, ma ha subito una sostanziale modificazione nelle sua destinazione ed utilizzazione posto che i piani primo, secondo e terzo, originariamente destinati ad area espositiva e costituiti da un unico ampio locale sono stati suddivisi in più unità immobiliari ciascuna dotata di servizi e quindi autonomamente utilizzabili.
Il mutamento di destinazione d’uso in questione è stato quindi di tipo strutturale, avendo comportato la esecuzione di un intervento edilizio che veniva radicalmente a mutare la conformazione originaria del fabbricato. In presenza di una trasformazione così radicale non può porsi in dubbio l’incidenza delle opere realizzate attraverso la concessione edilizia n. 112/1986 sia in termini di maggior carico urbanistico sia in termini edilizi. Attraverso la concessione edilizia n.112/1986 la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile è stata notevolmente potenziata, consentendo la utilizzabilità di ventisette unità immobiliari in luogo degli originari tre piani fuori terra destinati ad area commerciale espositiva.
Pacificamente l’aumento di unità immobiliari, come anche l’aumento dei vani abitabili, nonché la divisione ed il frazionamento di un immobile, anche a superficie utile invariata, comportano un aumento del carico urbanistico in relazione alla maggiore dotazione di servizi che l’opera assentita determina nell’area in cui viene realizzata sicchè essi richiedono il rilascio della concessione edilizia a titolo oneroso con riliquidazione degli oneri concessori. (cfr C.d.S. sez. IV, 29.04.2004 n.2611; Cd.S. sez. V, 13.04.2000 n.2208; C.d.S. sez. V 2.11.1998 n. 1557; T.a.r. Emilia-Romagna Bologna, 2.11.1999, n. 540).
Peraltro, con riferimento al caso di specie, deve altresì considerarsi la circostanza non irrilevante data dal cambiamento del regime contributivo determinatosi medio–tempore per effetto dell’approvazione con delibera C.C. n. 82 del 22.03.1978 delle nuove tabelle parametriche definite dalla Regione Campania. Detta delibera ha infatti variato i coefficienti di calcolo rispetto a quelli vigenti alla data del 1972 -1975 in cui sono state rilasciate le licenze edilizie con cui il fabbricato è stato costruito, sicchè la riliquidazione degli oneri applicata dal Comune di Benevento si giustifica anche in ragione della applicabilità dei coefficienti nuovi e diversi vigenti alla data del rilascio della concessione edilizia.
Per le ragioni esposte i ricorsi qui riuniti vanno entrambi respinti, e, quanto alle spese processuali ricorrono giusti motivi per disporne la integrale compensazione avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione di Napoli, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi n.n. 7321/1988 e n.8768/1990, previa riunione di quest’ultimo al primo, così provvede:
- respinge i ricorsi;
- spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli , nella Camera di Consiglio del 9.06.2008.
Il Presidente Il relatore
(Evasio Speranza) (Renata Emma Ianigro)
Depositata in Segreteria in data 26 giugno 2008.


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