venerdì 18 aprile 2008

Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2008, n. 890

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 1111/2000, proposto dalla società IOTA s.r.l.. rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Cocco e S. Colombo ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Bruna D’Amario in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2;
CONTRO
Comune di Arona, rappr. e dif. dall’avv.to Marco Locati, elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione.
per la riforma
della sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 738/1998, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla società IOTA;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 relatore il Consigliere Aniello Cerreto, l’avv. Cocco e l’avv. Lofoco per delega, quest’ultimo, dell’avv. Locati;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza gravata, il TAR Piemonte ha respinto il ricorso proposto dalla società IOTA avverso il provvedimento del Sindaco di Arona in data 24.6.1993, con il quale era stato dichiarata la nullità delle concessioni edilizie rilasciate alla Società nel 1991 (volturazione del titolo assentivo) e nel 1992 (varianti in corso d’opera) ed atti conseguenti.
In particolare il TAR ha ritenuto che la formazione della volontà dell’allora sindaco era avvenuta in modo non libero e spontaneo ma in ambiente collusivo penalmente rilevante e che tale circostanza fosse motivazione idonea a dichiarare la nullità della concessione edilizia.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, deducendo quanto segue:
-la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p. (quale quella emessa nei confronti dell’ex sindaco dal GIP di Verbania ) non è sentenza di condanna, per cui non se ne può tener conto ai fini della motivazione del provvedimento di dichiarazione di nullità delle suddette licenze edilizie;
-violazione di legge per erronea interpretazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la competenza del Sindaco in materia urbanistica, non potendosi dare esecuzione da parte di un organo all’atto di altro organo, mentre occorreva svolgere un’ autonoma verifica di legalità;
-erroneità dell’affermazione del TAR secondo cui la concessione edilizia in questione non sarebbe riferibile alla pubblica amministrazione comunale in quanto rilasciata in modo non libero e spontaneo;
-mancanza dei presupposti per la dichiarazione della nullità della concessione, non vertendosi in caso di carenza di potere;
-mancata osservanza del procedimento prescritto per l’annullamento della concessione edilizia.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello richiamandosi alla sentenza del TAR.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.
All’udienza del 20 novembre 2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.L’appello è infondato.
3.1. Va confermata la conclusione del TAR, secondo cui la formazione della volontà dell’allora sindaco era avvenuta in modo non libero e spontaneo ma in ambiente collusivo penalmente rilevante e che tale circostanza fosse motivazione idonea a dichiarare la nullità della concessione edilizia.
Per cui è priva di fondamento la censura fondamentale dell’appellante che si fonda sul fatto che la condanna del Sindaco dell’epoca fosse avvenuta con sentenza che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p., atteso che con riferimento ad una tale condanna per abuso di ufficio dell’autorità emanante riguardante proprio il rilascio delle concessioni edilizie in questione ne è stata tratta correttamente la conseguenza della non riferibilità delle relative concessioni all’Amministrazione comunale per interruzione del relativo rapporto organico.
Peraltro, nel provvedimento impugnato è stato anche precisato che le gli interventi edilizi assentiti non erano consentiti dal P.R.G. e recavano modalità contrastanti con le norme tecniche di attuazione, aspetti sostanziali che non risultano contestati dall’appellante.
3.2.Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la nullità di un atto amministrativo non si riscontra solo nel caso di carenza di potere dell’Amministrazione, ma anche in altre ipotesi (V. ora art. 21 septies L. n.241/1990 e successive integrazioni) tra cui occorre comprendere anche la mancanza degli elementi esenziali, come appunto nella specie per il venir meno dell’ imputabilità dell’atto all’Amministrazione per interruzione del rapporto organico.
3.3.Inoltre, non è da condividere neppure la mancanza di qualsiasi autonoma valutazione della fattispecie da parte del nuovo Sindaco, essendo stato riscontrato il contrasto della concessione edilizia rilasciata con riferimento sia al P.R.G. sia alle norme di attuazione, aspetti che non sono stati contestati.
3.4.Non si vede poi quale procedura dovesse essere adottata nel caso in esame relativo ad un ipotesi di nullità delle concessioni rilasciate e non di annullamento di esse, tanto più che si era provveduto comunque ad informare la commissione edilizia in ordine ai provvedimento che si intendeva adottare.
4.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.11. 2007 con l’intervento dei Signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Marzio Branca
Cons. Aniello Cerreto Est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aniello Cerreto F.to Emidio Frascione
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/03/08.

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