giovedì 26 giugno 2008

TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV - sentenza 7 giugno 2008 n. 1121


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – nelle persone dei magistrati
Dr. Ettore Leotta – Presidente
Dr. Dauno F.G. Trebastoni – Primo Referendario, Relatore est.
Dr.ssa Giuseppa Leggio – Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 343/06,

proposto dalla Digitecnica srl, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Caruso, e domiciliata presso il suo studio, a Catania, c.so Italia 207,
contro
il Comune di Catania, non costituito,
per l’esecuzione del giudicato
derivante dalla sentenza n. 3582 del 15 dicembre 2004 del Giudice di Pace di Catania.
udito, alla Camera di Consiglio del 21 maggio 2008, il relatore Primo Ref. Dauno F.G. Trebastoni, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti.
visti l’art. 37 della L. n. 1034/1971, e l’art. 27, n. 4, del R.D. n. 1054/1924.
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

Fatto e Diritto

A seguito di opposizione del Comune avverso decreto ingiuntivo ottenuto dall’attuale ricorrente, con sentenza n. 3582/2004 il Giudice di Pace di Catania ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’adempimento del debito principale da parte dell’opponente, e condannato il Comune a pagare le spese del procedimento monitorio, liquidate nel decreto opposto in € 288,71, oltre IVA e CPA, nonché a pagare le spese del giudizio, liquidate in € 562,50, di cui € 280,00 per onorario, € 220,00 per diritti, ed € 62,50 per spese generali 12,50%, oltre IVA e CPA.
Notificata in forma esecutiva il 03.02.2005, la sentenza è passata in giudicato.
In data 18 novembre 2005 la ricorrente ha notificato al Comune una diffida ad adempiere, rimasta inevasa, ai sensi dell’art. 90 del R.D. n. 642/1907. A seguito dell'ulteriore inadempienza da parte del Comune, il 19 gennaio 2006 la ricorrente ha notificato un ricorso, depositato il successivo 3 febbraio, al fine di ottenere l’ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta. Con sentenza n. 1273 del 20.07.2007 questa Sezione ha accolto il ricorso, e per l’effetto:
ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato, e di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione ad opera di parte;
ha delegato, in caso di ulteriore inadempienza, il Prefetto di Catania a designare un Funzionario della Prefettura quale Commissario ad acta, affinché provvedesse, entro ulteriori giorni 90 dalla scadenza del termine predetto, ad eseguire il giudicato;
ha condannato il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 600,00, di cui € 300 per spese, oltre IVA e CPA, nonchè al pagamento del compenso dovuto al Commissario, liquidato nella misura di € 200,00, oltre che delle spese di viaggio ed indennità di missione.
Con istanza depositata il 17 dicembre 2007 il commissario ha chiesto una proroga del termine di 30 giorni, per l’acquisizione dei previsti flussi di cassa derivanti dagli introiti Ici.
Con sentenza n. 262 del 14 febbraio 2008 questo Collegio ha accolto l’istanza, e per l’effetto ha prorogato il termine già concesso di ulteriori 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originario.
Con istanza depositata il 9 maggio 2008 il commissario ha chiesto una ulteriore proroga del termine, di altri 120 giorni.
Il Collegio ritiene la proroga richiesta opportuna, in relazione agli adempimenti da porre in essere ed alle oggettive difficoltà del compito da eseguire, ma con le precisazioni che seguono.
Tuttavia, il Collegio intende ribadire che il Commissario ha il potere e dovere di non limitarsi ad attendere che il Comune incassi delle somme, bensì di provvedere all’esecuzione dell’incarico anche mediante l’adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, alienazioni di beni anche mediante trattativa privata, o quant’altro necessario per l’assolvimento del mandato, anche in deroga a qualsiasi normativa.
Come già precisato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 2003 del 4 novembre 2005), nel caso in cui l’Ente, nell’esercizio della sua attività, abbia emesso mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso, e non siano disponibili altre somme, il commissario può utilizzare, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche quelle destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili.
I provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti del Comune. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma. Una volta espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso anche il provvedimento di liquidazione e il mandato relativo alle proprie competenze – invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Collegio ritiene inoltre opportuno precisare che:
l’Istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità (cassa), dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore del Comune, fino al totale soddisfo;
dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – "rifiuto di atti d’ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta;
come questo Tribunale ha ormai più volte avuto modo di affermare in numerose sentenze, relative proprio al Comune di Catania (cfr., ex multis, 19 marzo 2008 n. 498), per il commissario ad acta, in quanto "longa manus" del giudice amministrativo, valgono gli stessi poteri di quest’ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione, e la stessa attività sostanziale (vedi anche TAR Catania 5 maggio 2007 n. 768, secondo cui le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, Cost. – che non consentono ai Comuni, alle Province ed alle Regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza);
come precisato dalle stesse sentenze, ivi compresa la prima citata, in sede di ottemperanza la priorità assoluta è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito;
nei casi più gravi di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione, come da parte dell’Istituto tesoriere, all’obbligo di rendere possibile l’attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 2399/1995).

p.q.m.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, accoglie l’istanza del Commissario ad acta, e per l’effetto proroga il termine già concesso di ulteriori 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originario, onerando il commissario di adeguarsi alle prescrizioni in motivazione precisate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione, ed incarica la Segreteria di darne comunicazione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2008.
L’estensore Il presidente
dott. Dauno F.G. Trebastoni dott. Ettore Leotta
Depositata in Segreteria il 07 giugno 2008.

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