lunedì 23 febbraio 2009

Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4522

N. 4522/08 REG.DEC.
N. 140 REG:RIC. ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 140/2007, proposto da Garbellini s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco Ferru ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maria Teresa Barbantini, in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14.
CONTRO
il comune di Occhiobello, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Mario Bertolissi, Amleto Cattarin e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Confalonieri, n. 5.
E NEI CONFRONTI
della ACFT S.p.A. e dell’AMI – Agenzia Mobilità Impianti Ferarra, non costituite in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, 10 luglio 2006 n. 1979.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 aprile 2008, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Barbantini, Manzi e Bartolissi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l'annullamento della deliberazione consiliare del Comune di Occhiobello n. 32 del 30 marzo 2006; della deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 30 maggio 2006; della determinazione del responsabile Area Amministrativa n. 20 del 31 maggio 2006.
L’appellante contesta la pronuncia di irricevibilità e ripropone le censure non esaminate dal tribunale. Il comune resiste al gravame, mentre le altre parti non si sono costituite in giudizio.
DIRITTO
La società appellante, ricorrente in primo grado, è affidataria dell’autolinea interregionale "Castelmassa (RO) – Ferrara", la quale serve anche, senza soluzione di continuità, il complesso urbano formato dal capoluogo del comune di Occhiobello e dalla Frazione di Santa Maria Maddalena. In tale veste, ha impugnato i provvedimenti adottati dal comune di Occhiobello, indicati in narrativa, con ricorso notificato il 15 giugno 2006.
L’appellante contesta la pronuncia di irricevibilità del ricorso, sostenendo, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati sono nulli, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge n. 241/1990, per mancanza dell’oggetto. Pertanto, la domanda proposta non è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni, riferito solo ai ricorsi volti all’annullamento dei provvedimenti contestati.
A dire dell’appellante, i tre atti impugnati "dispongono la proroga e/o l’indizione della gara d’appalto del servizio di trasporto pubblico "aggiuntivo" mai venuto in essere né giuridicamente né attualmente".
A sostegno della propria tesi, la società appellante richiama la disciplina normativa regionale, la quale prevede che i "servizi di trasporto aggiuntivi" debbano essere individuati mediante atti di programmazione regionale, nel rispetto di determinati parametri sostanziali.
Pertanto, secondo l’appellante, in assenza dei prescritti atti regionali, i provvedimenti impugnati risultano privi del necessario oggetto.
La tesi dell’appellante non è condivisibile.
L’articolo 21-septies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, ha codificato la categoria concettuale del provvedimento amministrativo nullo.
La norma indica, in modo sommario, le ipotesi di nullità, includendovi anche i casi di mancanza di uno degli elementi essenziali dell’atto.
In assenza di una esplicita indicazione legislativa degli elementi essenziali del provvedimento, è possibile sviluppare una lettura interpretativa della disposizione, modellata sulle nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico.
In questa prospettiva, quindi, è corretta l’impostazione generale seguita dall’appellante, secondo cui l’oggetto del provvedimento costituisce uno degli elementi essenziali dell’atto e la sua eventuale mancanza determina la nullità del provvedimento.
Peraltro, nemmeno l’oggetto del provvedimento amministrativo è esplicitamente definito dalla legge. Anche nella prospettiva civilistica, poi, la categoria generale dell’oggetto del contratto non è precisata in sede legislativa e, in via interpretativa, essa è delineata secondo prospettive teoriche molto diverse.
Senza analizzare, nel dettaglio, le varie tesi prospettate, risulta preferibile l’opinione, seguita dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui l’oggetto indica la porzione di realtà giuridica e materiale su cui l’atto è destinato ad incidere.
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta dall’interessata non può essere qualificata come deduzione della mancanza dell’oggetto dei provvedimenti contestati.
Questi indicano con chiarezza il loro riferimento oggettivo al servizio di trasporto locale, qualificato come aggiuntivo. L’eventuale mancanza del presupposto sostanziale, rappresentato, a giudizio dell’appellante, dalla individuazione effettuata nell’ambito della programmazione regionale, comporterebbe, se accertata, l’illegittimità degli atti per violazione di legge (da far valere nell’ordinario termine decadenziale) e non già la nullità dei provvedimenti per asserita mancanza di oggetto
Con un secondo motivo, l’appellante sostiene che la deliberazione consiliare n. 32/1996 "si articola in due manifestazioni: una effettivamente provvedimentale ed una meramente intenzionale e/o di direttiva interna".
La parte provvedimentale riguarderebbe la conferma del servizio di trasporto pubblico urbano. Viceversa, la parte meramente programmatica si riferirebbe alla decisione riguardante l’indizione della gara per l’affidamento del servizio.
La determinazione provvedimentale riguardante la gara si concentra, invece, nella delibera della giunta municipale n. 94/2006, la quale determina i contenuti e i requisiti specifici della gara.
Pertanto, l’eventuale tardività dell’impugnazione della deliberazione consiliare n. 32/2006 non inciderebbe sulla tempestività del ricorso proposto contro la delibera di Giunta n. 94/2006. Quest’ultima non potrebbe essere qualificata come atto meramente esecutivo, considerando la sua autonoma valenza provvedimentale.
Il motivo è infondato.
La delibera di giunta n. 94/2006 e la determinazione dirigenziale n. 20/2006 contengono nuovi effetti provvedimentali, i quali non sono riconducibili alla mera esecuzione della deliberazione consiliare, ma risultano riferiti alle modalità di svolgimento della gara.
Tuttavia, va considerato che le censure proposte dall’appellante riguardano, esplicitamente, la sola decisione dell’amministrazione comunale di istituire un servizio di trasporto pubblico in una tratta interessata dall’attività della società interessata.
Pertanto, la lesione lamentata si riferisce, indiscutibilmente, alla prima parte ("provvedimentale") della delibera consiliare impugnata.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto, con la conferma della pronuncia di irricevibilità del ricorso proposto in primo grado.
Le spese possono essere compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2008, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione - Presidente
Claudio Marchitiello - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Aniello Cerreto - Consigliere
Vito Poli - Consigliere
L'estensore Il Presidente
f.to Marco Lipari f.to Emidio Frascione
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 19/09/2008.

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