giovedì 26 febbraio 2009

TAR Sardegna, sez. I, 25 febbraio 2009 n. 226

N. 00064/2009 REG.RIC.
N. 00226/2009 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 64 del 2009, proposto da:
Congiu Raimondo, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Vargiu, con domicilio eletto presso Emanuela Vargiu in Quartucciu, via delle Serre n.64;
contro
Argea Agenzia Regionale Gestione ed Erogazione Aiuti Agricoli e Argea Sede di Oristano, rappresentata e difesa dagli avv. ti Fabio Cuccuru e Marcello Serra, con domicilio eletto presso Fabio Cuccuru in Cagliari, c/o Ersat - via Caprera n. 8;;
nei confronti di
Societa' Sgaravatti Land Scarl, non costituitasi in giudizio;
Ditta Barroccu Antonietta, non costituitasi in giudizio;
per la condanna
della ARGEA Sardegna a provvedere all'esibizione di tutti gli atti e documenti richiesti con istanza del 15 ottobre 2008, con riferimento alle ditte Sgaravatti Land Scarl e Barroccu Antonietta, quali beneficiarie del contributo POR Sardegna 2000/2006 misura 4.9 L, accesso cui è stato dato riscontro negativo, per tali due ditte, con la nota dell’ARGEA Sardegna del 25 novembre 2008 -
DINIEGO ACCESSO ATTI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Agenzia Regionale Gestione ed Erogazione Aiuti Agricoli;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 il Consigliere Grazia Flaim;
uditi per le parti i difensori Vargiu per il ricorrente e Serra per l’ARGEA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, che ha avuto (solo) un parziale accoglimento di domanda di finanziamento, ha formulato istanza di accesso all’ARGEA per conoscere le pratiche istruite nell'analogo settore (florovivaismo). Ha potuto ottenere la visione dei fascicoli riferiti a soggetti che non avevano manifestato opposizione all’accesso.
Contrariamente, per due posizioni (Sgaravatti Land Scarl e Barroccu Antonietta) l'amministrazione ha ritenuto di non concedere la visione in quanto tali interessati si erano opposti, ritenendo che la diffusione di "informazioni aziendali" sarebbero state lesive.
Conseguentemente l’ARGEA ha sostanzialmente negato la visione di questi due fascicoli.
DIRITTO
Il ricorrente ha la necessità di consultare le pratiche che sono state istruite dal medesimo ufficio, riferite allo stesso settore per il quale egli ha ottenuto un (solo) parziale contributo.
A fronte di tale posizione gli interessati hanno opposto esigenze di tutela e di riservatezza.
La verifica del richiedente è però elemento inevitabile per poter controllare la correttezza e l'omogeneità negli accertamenti svolte dall'ufficio competente.
Sulla problematica in esame si è espressa la giurisprudenza, di primo e di secondo grado, che ha riconosciuto la fondatezza delle richieste di accesso, adottando un'interpretazione decisamente ampia e onnicomprensiva.
"Il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela." (Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2975).
"Ai sensi dell'art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990, prevalgono le esigenze difensive a fronte delle esigenze di tutela della riservatezza delle posizioni, anche industriali e finanziare" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 settembre 2008 , n. 8186).
"Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dagli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sulle esigenze di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. In tal senso, il diritto ad accedere ai documenti sussiste anche in relazione a dati particolarmente sensibili, allorché preordinato alla tutela giudiziale di interessi di pari dignità costituzionalmente tutelati" (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 16 luglio 2008, n. 170).
"Ai sensi dell'art. 13 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, il diritto di un concorrente ad una gara pubblica ad accedere agli atti della procedura prevale sul diritto alla riservatezza degli altri partecipanti." (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 09 luglio 2008 , n. 2087).
"Gli atti, una volta acquisiti alla procedura d'appalto, sono diventati di pertinenza dell'Amministrazione e sono essenziali per la validità dell'esito della gara, con la conseguenza che la riservatezza dei terzi recede in nome della imparzialità amministrativa, anche perché i partecipanti alla selezione hanno implicitamente acconsentito alla comparazione dei requisiti generali posseduti e, quindi, anche alla verifica sulla sussistenza di quelli richiesti per poter partecipare alle procedura selettiva" (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 novembre 2008, n. 926).
"Con la partecipazione alla gara, la documentazione viene sottoposta a valutazione comparativa che, per sua natura, esclude, in occasione di un'istanza di accesso, la prevalenza della tutela della riservatezza a fronte di esigenze di tutela giurisdizionale della posizione giuridica di un partecipante alla gara insoddisfatto" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008 , n. 14691).
Vedi anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 luglio 2008 , n. 6450.
In conclusione la domanda va accolta .
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificati in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in epigrafe e ordina la visione, l'esibizione (e, se richiesto, il rilascio di copia) della documentazione inerente le pratiche presentate dalle due ditte contro interessate.
Condanna la Argea al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, che si quantificano in € 2000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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