mercoledì 12 novembre 2008

Consiglio di Stato, IV,24 ottobre 2008 n. 5301

N. 5301/2008 Reg. Dec.
N. 3572 Reg. Ric. Anno 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 3572/2008 proposto dal Comune di Peschici, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri e Filippo Lofoco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, viale G. Mazzini n. 6;
contro
la società Gargano Progetti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli ed elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin;
e nei confronti
della società Geoeco Italia s.r.l., non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo per la Puglia, sez. I, n. 521/2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;;
VistE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 8 luglio 2008 il consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Lofoco e l’avv. Nardelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. – In data 23 settembre 1978 il Comune di Peschici stipulava con la società Iagar s.p.a. una convenzione per l’attuazione di un progetto di lottizzazione urbanistica in località Manaccora; la Iagar assumeva, tra l’altro, l’impegno a realizzare le opere di urbanizzazione secondaria ed a cederle, insieme alle aree di sua proprietà, gratuitamente al Comune.
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia il Comune chiedeva la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 Cod. civ. nei confronti della Geoeco Italia s.r.l., avente causa della Iagar s.p.a., per ottenere il trasferimento in proprietà delle aree e delle opere indicate nella convenzione di lottizzazione; nel giudizio spiegava intervento ad opponendum la Gargano Progetti s.r.l.,detentrice qualificata del compendio immobiliare per effetto di contratto stipulato con la Geoeco Italia s.r.l..
Con sentenza n. 4488 del 17 dicembre 2003 (relativamente alla quale pende appello dinanzi a questo giudice) il TAR adito disponeva il trasferimento dal patrimonio della Geoeco Italia s.r.l. al patrimonio indisponibile del Comune di Peschici dei beni richiesti.
Il Comune esperiva infruttuosamente il tentativo di esecuzione proposto nelle forme previste dal Codice di procedura civile: il Tribunale di Lucera, Sezione di Rodi Garganico, con sentenza n. 108 del 16 giugno 2005, accoglieva infatti l’opposizione all’esecuzione promossa dalla Geoeco Italia s.r.l. e dalla Gargano Progetti s.r.l..
Con ricorso al T.A.R. il Comune chiedeva quindi l’esecuzione della sentenza 4488/2003 ai sensi dell’art. 10 della legge 205/2000.
Il giudice di primo grado, ritenuta la giurisdizione nonché l’azionabilità nei confronti di un soggetto privato del rito di esecuzione introdotto dall’articolo 10 citato, respingeva peraltro il ricorso nel merito assumendo la proponibilità dell’azione per l’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. esclusivamente per le sentenze di condanna (le uniche idonee a costituire titolo esecutivo) e che, in ogni caso, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha trasferito la proprietà del compendio immobiliare e nulla ha disposto in merito al possesso e alla detenzione dei beni, attualmente nella disponibilità della Gargano Progetti s.r.l..
Avverso tale pronuncia propone ricorso in appello il Comune di Peschici e ne chiede l’annullamento in quanto erronea per violazione dell’art. 10, L. n. 205/2000, art. 282 C.p.c. ed errori di fatto e diritto.
Si oppone all’accoglimento la Gargano Progetti s.r.l. con atto di costituzione e controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso introduttivo e la non eseguibilità della sentenza 4488/2003.
2.- Premessa la corposa illustrazione in fatto, peraltro necessaria ai fini della più agevole cognizione della vicenda oggetto di causa, osserva in primo luogo il Collegio che non appare condivisibile l’affermazione del primo giudice inerente la applicabilità del rito di esecuzione introdotto dall’articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205 nei confronti di un soggetto privato.
Precisato infatti che il richiamo giurisprudenziale operato dal Tribunale amministrativo non appare pertinente in quanto riferibile ad una fattispecie in tema di accesso ai documenti detenuti da una società privata quale successore di Ente pubblico, ritiene il Collegio che il giudizio di esecuzione possa esperirsi esclusivamente nei confronti di soggetti tenuti in forza della pronuncia giudiziale al compimento di attività implicante esercizio di potestà pubbliche; ed invero, è lo stesso disposto normativo che attribuisce al giudice amministrativo la "competenza" in materia (artt. 27 R.D. n. 1054/1924 e 37 L. 1034/1971) a correlare testualmente "l’obbligo di conformarsi" alla "autorità amministrativa", sì che resta comunque preclusa una interpretazione in senso evolutivo riferita alla parità delle parti del giudizio nel quadro, anche, del giusto processo, che non consente ex se (id est, in difetto di un intervento legislativo) il superamento dell’inequivoca disciplina sopra richiamata.
2.1.- Portata dirimente assume altresì, ai fini della definizione della controversia, il rilievo che la soluzione della questione oggetto di esame risulta già coperta dal giudicato formatosi tra le stesse parti sulla inoppugnata (l’affermazione di Gargano Progetti non è contestata sul punto) sentenza emessa dal Tribunale di Lucera n. 108 del 16 giugno 2005 – che non contiene, inoltre, alcuna declinatoria di giurisdizione – nel giudizio di opposizione al precetto per rilascio.
In quella sede, il giudice adito ha infatti statuito che "non sussiste il diritto del Comune di Peschici di procedere nei confronti degli opponenti per l’esecuzione del rilascio degli immobili ad esso trasferiti in forza della sentenza emessa n. 4488 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia di Bari in data 27 novembre 2003".
Osserva invero il Tribunale ordinario che l’esecuzione della sentenza n. 4488 "non potrebbe che consistere nella trascrizione nei pubblici registri immobiliari, da cui discenderebbe che l’acquirente potrebbe considerarsi da subito il nuovo proprietario e comportarsi come tale, ma di certo sulla sola base della sentenza che gli ha trasferito il diritto di proprietà non potrebbe ottenere il rilascio dell’immobile", non potendo l’acquirente stesso agire per il rilascio soltanto sulla base del contratto e dovendo invece "ottenere un titolo giudiziale che gli consenta di estromettere eventuali terzi dalla detenzione illegittima del bene" agendo in giudizio in possessorio o in petitorio; rileva ancora la sentenza che la pronuncia del TAR "non contiene, tra l’altro, alcun riferimento all’obbligo del vecchio proprietario e del detentore di rilasciare l’immobile al nuovo proprietario".
Queste, in estrema sintesi, le condivisibili argomentazioni del predetto giudice a supporto della precitata pronuncia.
3. – In ragione delle esposte considerazioni, il ricorso in appello proposto dal Comune di Peschici deve ritenersi inammissibile.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi, tenuto altresì conto della corretta liquidazione delle spese in prime cure in ragione del criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dichiara inammissibile il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2008, con l’intervento dei signori:
Giovanni VACIRCA Presidente
Pier Luigi LODI Consigliere,
Bruno MOLLICA Consigliere, est.
Sandro AURELI Consigliere
Raffaele GRECO Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bruno Mollica Giovanni Vacirca
Depositata in Segreteria il 24/10/2008

Nessun commento: