mercoledì 12 novembre 2008

TAR Campania, Napoli, VI,7 novembre 2008 n. 19286

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Sesta
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2680/2007 proposto da
Costagliola Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Acampora, presso il cui studio in Napoli, viale Gramsci n. 16, è elettivamente domiciliato,
CONTRO
il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio,
PER L'ANNULLAMENTO
1) del provvedimento n. 3426 del 13.2.2007, con cui il Comune intimato ha rigettato la domanda di condono ex lege n. 724/1994, avanzata dal ricorrente in ordine al manufatto abusivo realizzato in via Fusaro;
2) del verbale di sopralluogo dell’U.T.C. del 3.2.2007;
3) del parere contrario espresso dalla C.E.I. in data 8.2.2007;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;
Udito alla udienza pubblica del 22 ottobre 2008 il difensore del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, riguardanti il rigetto della domanda di condono avanzata ex lege n. 724/1994 in ordine al manufatto abusivo realizzato in via Fusaro.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, punto 1, della legge n. 724/1994 e dell’art. 31 della legge n. 47/1985. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità di interpretazione della circ. Min. LL.PP:n. 3357 del 30.7.1985;
2) Violazione della legge n. 241/1990, di ogni criterio logico e cronologico nell’esame della pratica di condono e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione;
3) Erronea identificazione del periodo di realizzazione ed ultimazione delle opere nonché erronea interpretazione dell’art.. 39, punto 1, della legge n. 724/1994 e delle circolari del Min. LL:PP. nn. 3357 e 2241 del 1985;
4) Violazione e falsa applicazione del D.M. 15.12.1995 e del D.L.vo n. 42/2004.
Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Bacoli.
Con ordinanza n. 467/92 la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta .
Alla udienza pubblica del 22 ottobre 2008 il ricorso, discusso dal difensore del ricorrente, è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con i quattro motivi di ricorso, che stante la stretta omogeneità si esaminano congiuntamente, il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge (art. 39, punto 1, della legge n. 724/94, art. 31, comma 1, della legge n. 47/1985, legge n. 241/1990, D.M. 15.12.1995, D.L.vo n. 42/2004), di violazione di ogni criterio logico e cronologico nell’esame della domanda di condono, di violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea interpretazione delle circolari Min: LL.PP. nn. 3357/85 e 2241/95, disparità di trattamento )
In sintesi, il ricorrente assume che:
a) il manufatto preesistente di mq. 180, presente negli stralci aerofotogrammetrici, è stato ristrutturato in base a regolare autorizzazione edilizia e il piano rialzato, di estensione inferiore, è stato funzionalmente definito prima del mese di novembre 1993;
b) l’Amministrazione non esplicita le ragioni di urgenza poste a base della definizione con assoluta priorità della sua domanda di condono né ha provveduto ad alcuna verifica comparativa circa la prevalenza dell’interesse pubblico sotteso al diniego di detta domanda;
c) il vincolo imposto sull’area è successivo alla realizzazione dell’opera.
I delineati assunti sono privi di consistenza.
Quanto ai rilievi indicati sub a) e c) va evidenziato che dal sopralluogo effettuato in data 1.2.2007 dal Comando di P.M. del Comune di Bacoli risulta che l’immobile oggetto della denegata domanda di condono è costituito "da due piani retti da pilastri in c.a., il tutto allo stato di ossatura di soli pilastri e solai.
Emerge anche dagli atti depositati dallo stesso ricorrente che il preesistente immobile (fabbricato rurale), acquistato dallo stesso ricorrente con rogito del 17.4.1986 di mq. 94,50, è stato del tutto demolito è realizzato il manufatto di cui è causa.
Ebbene, alla stregua di quanto sopra rilevato appare all’evidenza che l’opera al 31.12.1993 non può ritenersi (funzionalmente) ultimata.
Infatti, per costante indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 non è sanabile l’opera nel caso di realizzazione delle strutture portanti orizzontali e verticali, ancorchè prive di tamponature perimetrali, atteso che l’opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, deve essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna (C.S., Sez. V, 18 novembre 2004 n. 7547 e 20 ottobre 2000 n. 5638; Cass. Pen., Sez. III, 12 agosto 1997 n. 9011; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 13 ottobre 2006 n. 1745; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 14 settembre 2005 n. 7000).
Da quanto sopra discende quindi la legittimità del provvedimento impugnato laddove motiva autonomamente il rigetto della domanda di condono poiché l’opera non risulta ultimata alla data del 31.12.1993.
Con ciò rimane assorbito l’ulteriore ed autonomo motivo di rigetto basato sulla incompatibilità paesaggistica dell’opera.
Infine, circa i profili di censura riassunti sub b) è sufficiente rilevare che: la definizione di una domanda di condono con priorità rispetto ad altre avanzate in data anteriore non può affatto refluire sulla legittimità del provvedimento, ma semmai, ove sussistano i presupposti, può determinare riflessi disciplinari nei confronti del funzionario responsabile; la prevalenza dell’interesse pubblico discende direttamente dalla legge, allorquando sanziona le opere abusivamente realizzate.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Nulla si statuisce sulle spese in difetto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli il 22 ottobre 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;
- Alessandro Pagano, Consigliere;
- Ida Raiola, Primo Referendario.
Depositata in Segreteria in data 7 novembre 2008.

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