lunedì 10 novembre 2008

Consiglio di stato , sez. V, 30 novembre 2007, n. 6133

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 1714/2006 R.G. proposto da BANCA DELLA MARCA CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA (già Banca di Credito Cooperativo
della Marca s.c. a r.l.), in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Manzi,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Federico
Confalonieri n. 5;
contro
il COMUNE DI VITTORIO VENETO, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manzi, presso lo studio del
quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri
n. 5
e nei confronti
di UNICREDIT BANCA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Brizzolari ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Conciliazione n.
44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Sezione I, n. 87 del 19 gennaio 2006;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l'appello principale autonomo, proposto dal Comune di Vittorio
Veneto nelle forme dell'appello incidentale;
Visto l'appello incidentale proposto dalla Unicredit Banca S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, il Consigliere
Francesco GIORDANO;
Uditi, altresì, gli avvocati Luigi Manzi, Andrea Manzi e Mario
Sanino, quest'ultimo per delega di Maurizio Brizzolati;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Con la sentenza n. 87 del 19 gennaio 2006 la Sezione I del T.A.R. per il Veneto ha deciso il ricorso n. 80/2005, proposto dalla Unicredit Banca S.p.A. per l'annullamento di alcuni atti della procedura di gara, indetta dal Comune di Vittorio Veneto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, e per l'accertamento e la declaratoria della caducazione, nullità o inefficacia della convenzione stipulata con la Banca di Credito Cooperativo della Marca s.c.r.l., risultata aggiudicataria dell'appalto.
Con il primo motivo di gravame l'Istituto di credito ricorrente aveva lamentato che la B.C.C.M. era stata ammessa alla procedura concorsuale, pur essendo priva del prescritto requisito minimo consistente nella titolarità della concessione del servizio di tesoreria di almeno tre enti locali territoriali, alla data di invio della domanda di partecipazione.
In subordine, l'istante aveva sostenuto, col secondo e ultimo mezzo di censura, che la sua offerta relativa ai tassi debitori da praticare sui mutui per investimenti non superiori a euro 4.000.000,00 ed ammortizzabili fino ad un massimo di 20 anni, non era difforme dalla prescrizione del bando e, quindi, meritava l'attribuzione del punteggio più alto (p. 10) previsto per la maggiore riduzione percentuale offerta sui tassi ministeriali.
Dal canto suo, con ricorso incidentale affidato a cinque profili di doglianza, la B.C.C.M. aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale, ivi compreso il bando di gara, nella parte in cui non era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso principale, condividendone il primo motivo di censura, con assorbimento di ogni altra doglianza.
Il ricorso incidentale è stato, in parte, dichiarato inammissibile e, in parte, respinto.
Conseguentemente, sono stati annullati i provvedimenti impugnati in principalità, nella parte in cui non disponevano l'esclusione della controinteressata dalla gara e non aggiudicavano l'appalto alla ricorrente.
Infine, è stata accertata la nullità della convenzione stipulata tra l'Amministrazione resistente e la controinteressata, essendo venuto a cadere il suo presupposto giuridico rappresentato da un valido provvedimento di aggiudicazione.
Con l'odierno atto di appello la Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa (già Banca di Credito Cooperativo della Marca s.c. a r.l.) ha impugnato la citata sentenza del T.A.R. per il Veneto, chiedendone la riforma sulla base di argomentazioni relative al tema della mancata esclusione dalla gara sia della Unicredit Banca S.p.A., per la questione attinente ai tassi debitori sui mutui, sia dell'appellante in relazione al requisito minimo dell'avere in concessione il servizio di tesoreria di almeno tre enti locali territoriali.
Contestualmente la Banca appellante ha diffusamente trattato la questione della pretesa invalidità del bando di gara, ove interpretato nel senso auspicato da Unicredit Banca S.p.A., prospettando a suo carico i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, sotto vari profili.
Infine, in merito alla presunta nullità della convenzione di tesoreria, conseguente all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto dalla sentenza di primo grado, la B.M.C.C. ha osservato che a norma del bando l'Amministrazione si era impegnata ad aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ma a condizione che questa fosse economicamente vantaggiosa e congrua, atteso che, qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa, il Comune aveva fatto riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
L'appellata Unicredit Banca, costituitasi in giudizio con atto del 13 marzo 2006, ha proposto appello incidentale per ribadire il suo diritto ad ottenere il punteggio più alto (p. 10), per l'offerta migliore relativa ai tassi debitori su mutui per investimenti, e per sostenere la speculare necessità di attribuire zero punti all'offerta peggiore fatta dalla BMCC.
Anche il Comune di Vittorio Veneto si è costituito in giudizio, proponendo un appello principale autonomo nelle forme dell'appello incidentale.
L'anzidetta Amministrazione ha contestato l'interpretazione del giudice di prime cure, in ordine al requisito minimo dei tre servizi di tesoreria comunale in concessione al momento dell'invio della domanda di partecipazione, mentre si è dichiarata d'accordo col TAR sulle determinazioni assunte in ordine alla questione dei tassi debitori sui mutui, rilevando, poi, che, dovendo ritenersi pienamente legittimo il comportamento della stazione appaltante, nessuna conseguenza caducatoria avrebbe potuto coinvolgere il contratto stipulato, fermo restando, comunque, che la sorte del contratto stipulato sulla base di un'aggiudicazione in ipotesi annullata si trova ancora in attesa di una definizione risolutiva dei contrasti emersi, anche sull'aspetto della giurisdizione.
In successive memorie difensive tutte le parti costituite hanno, infine, ulteriormente illustrato le proprie, rispettive posizioni processuali, come sopra succintamente delineate, insistendo quindi nelle conclusioni in precedenza rassegnate.
Diritto
In via preliminare, va disatteso l'argomento dell'appellante che, nella premessa del presente ricorso, fa riferimento alla circostanza che il primo giudice ha esaminato prima il ricorso principale e, solo dopo averlo ritenuto fondato, ha proceduto al vaglio del ricorso incidentale.
Ha, in proposito, ricordato la BMCC che qualora, come nel caso di specie, l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale precluda l'accoglimento del ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale all'annullamento degli atti impugnati, il primo ricorso deve essere esaminato con priorità rispetto al secondo.
Al riguardo, il Collegio ritiene che l'affermazione dell'appellante non sia condivisibile in quanto, secondo l'orientamento espresso dalla Sezione in una recente occasione, l'ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna disposizione, né pone criteri generali circa l'ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale congiuntamente trattati, con la conseguenza che la relativa scelta è lasciata al prudente apprezzamento discrezionale del giudice adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell'irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006, n. 1877).
Se è vero, infatti, che, in linea generale, il ricorso incidentale va esaminato dopo quello principale e solo in caso di riconosciuta ed astratta fondatezza di questo, deve riconoscersi che la giurisprudenza di questo Consiglio ha, tuttavia, individuato delle fattispecie in cui l'esame del ricorso incidentale può o deve precedere la valutazione del ricorso principale, in particolare quando le questioni sollevate dal ricorrente incidentale abbiano la priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, siccome suscettibili di incidere sull'esistenza dell'interesse a ricorrere di quest'ultimo e, quindi, sulla sussistenza di una condizione dell'azione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005, n. 4407)
Peraltro, l'iter logico del processo decisionale va ristabilito -secondo la regola generale- a favore del ricorso principale, allorché le censure sollevate con quest'ultimo riguardino atti della procedura di gara anteriori a quelli relativi alla fase della valutazione delle offerte, che abbia formato oggetto del ricorso incidentale, e, quindi, evidenzino vizi genetici del procedimento in grado, come tali, di determinare l'illegittimità di ogni attività conseguente (cfr. C.S., V, n. 4407/2005, cit.).
Da quanto sopra discende che, nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente stabilito di esaminare con priorità il ricorso principale, in quanto l'ordine di precedenza di detta impugnativa nasceva dalla constatazione che con essa si censurava l'omessa esclusione dalla gara della controinteressata, per l'asserita mancanza in capo a quest'ultima dei requisiti minimi di ammissione alla medesima; laddove, invece, con il ricorso incidentale si tendeva ad ottenere l'esclusione della ricorrente principale, per vizi concernenti proprio la fase successiva della valutazione delle offerte.
Quanto al merito, l'appello si rivela fondato.
Non è, in premessa, inutile rammentare che oggetto del giudizio promosso in primo grado da Unicredit Banca S.p.A., era la gara indetta nel 2004 dal Comune di Vittorio Veneto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui è risultata, poi, aggiudicataria la Banca della Marca.
Orbene, la prima questione che il Collegio ritiene di dover trattare, ripercorrendo fedelmente la sequenza delle censure prospettate nel giudizio di primo grado, è quella che l'allora ricorrente Istituto bancario aveva posto con il motivo di doglianza dedotto in via principale.
Si tratta della tematica relativa al possesso del requisito minimo, consistente nella titolarità di tre concessioni del servizio di tesoreria di almeno tre enti locali.
Sul punto la lex specialis della procedura concorsuale richiedeva testualmente, tra le condizioni minime per essere ammessi alla gara, "l'avere in concessione il servizio di tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno tre enti locali territoriali" [art. 6, lettera d) del bando].
La disposizione del bando veniva quindi richiamata dal Capitolato speciale d'oneri che, all'art. 3, prescriveva, tra gli altri requisiti, che i partecipanti "devono avere in concessione, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, almeno tre enti locali territoriali".
Nella specie era emerso che la Banca della Marca aveva dichiarato di avere in concessione, al momento dell'invio della domanda di partecipazione (18 novembre 2004), il servizio di tesoreria di tre enti locali territoriali: Comune di San Vendemiano, Comune di Orsago e Comune di Godega di Sant'Urbano.
Senonché, alla suddetta data, i servizi di tesoreria di due dei predetti Comuni (Orsago e Godega di Sant'Urbano) erano stati realmente affidati alla Banca della Marca, ma l'inizio del servizio risultava differito al 1° gennaio 2005.
È sorta, dunque, questione intorno all'esatta interpretazione della richiamata clausola della lex specialis della gara giacché, ad avviso della Unicredit Banca S.p.A., l'Istituto di credito aggiudicatario dell'appalto non avrebbe avuto i requisiti minimi di partecipazione, non essendo effettivamente in possesso, alla data del 18 novembre 2004, delle tre concessioni richieste sia dal bando che dal capitolato speciale d'oneri.
Aveva, peraltro, soggiunto la banca ricorrente che la dichiarazione resa dalla controinteressata non era veritiera, in quanto quest'ultima aveva dichiarato, contrariamente al vero, che i tre menzionati comuni erano in regime di tesoreria unica.
Posto che tale ultimo rilievo si rivelava del tutto ininfluente nell'economia del giudizio, in quanto il requisito di ammissione non contemplava che i tre enti locali territoriali si trovassero necessariamente in regime di tesoreria unica, si osserva che, mentre la banca ricorrente incentrava la sua contestazione sull'effettività dei servizi in concessione, le controparti facevano riferimento alla data del provvedimento di affidamento del servizio -in ambedue i casi anteriore a quella della domanda di partecipazione (18 novembre 2004)- ritenendo non decisiva l'operatività delle concessioni, peraltro valide ed efficaci, il cui inizio era previsto per il 1° gennaio 2005.
Con l'impugnata sentenza il giudice di prime cure ha aderito al punto di vista espresso dalla società ricorrente, ritenendo che la clausola in questione andasse letta con riferimento alla sua ratio, giacché essa mirava a selezionare società o istituti di credito che vantassero un minimo di esperienza e di professionalità nella conduzione del servizio di tesoreria.
Trattandosi, dunque, di un requisito che, secondo il TAR, impingeva sulle qualità tecnico-professionali dei candidati, era conseguenziale che, nell'interpretare la disposizione in discussione, dovesse aversi riguardo all'effettività degli affidamenti ottenuti e, quindi, alla loro operatività (efficacia reale), anziché alla validità e (astratta) efficacia dei provvedimenti di concessione.
L'opzione ermeneutica del primo giudice non incontra il favore del Collegio, atteso che appare contrario ai comuni canoni interpretativi sostenere che non bastasse, nella fattispecie, avere in concessione i tre servizi di tesoreria al momento della domanda, ma fosse in realtà necessario anche che la relativa gestione avesse già avuto inizio alla stessa data.
Per approdare ad una siffatta acquisizione logica il TAR ha ritenuto di dover utilizzare il criterio finalistico o teleologico, idoneo a supportare la conclusione cui era pervenuto.
Era, invece, sufficiente, come rilevato da controparte, il ricorso al criterio letterale o, al più, a quello sistematico per accreditare un'opinione di segno opposto.
Si rileva, innanzi tutto, che il requisito in questione si iscriveva in un contesto prescrittivo che mirava ad accertare la capacità giuridica ed economico-finanziaria dei concorrenti, anziché la loro professionalità organizzativa e tecnica.
Non era, pertanto, necessario che i candidati offrissero la prova della loro pregressa esperienza nel settore di riferimento, ma bastava che risultasse comprovata la loro idoneità (del resto, positivamente riconosciuta, ai sensi dell'art. 208 del T.U.E.L., in favore di tutti gli istituti bancari operanti in Italia) ad espletare il servizio di tesoreria oggetto dell'appalto. Sicché, l'avere avuto in concessione l'incarico in questione, era sintomo evidente che il possesso del requisito della capacità giuridica ed economico-finanziaria del concorrente era stato attentamente e positivamente vagliato dagli enti interessati, irrilevante essendo la circostanza che l'avvio del servizio fosse stato differito ad una successiva data.
Va, inoltre, sottolineato che, ove fosse stata richiesta la concreta operatività del servizio in questione, sarebbe stata all'uopo adoperata una locuzione del tipo "avere in gestione", piuttosto che "avere in concessione", almeno tre servizi di tesoreria presso altrettanti enti locali territoriali.
E non va, altresì, trascurato che, verosimilmente, sarebbe apparso più logico, nell'ipotesi di cui sopra, prescrivere la produzione, in allegato alla domanda di partecipazione, di una documentata distinta delle attività similari svolte, ad esempio, negli ultimi tre o cinque anni presso gli enti sopra menzionati, con la specifica degli importi e della durata degli incarichi espletati.
Senza contare, poi, che non avrebbe avuto alcun senso logico -risultando addirittura paradossale- pretendere l'effettività di un servizio, avviato magari da un solo giorno, al momento di invio della domanda di partecipazione alla gara de qua, ovvero, per contro, non tener conto di un'attività appena dismessa con atto non ancora definitivo alla stessa data.
D'altronde, ove pure la clausola del bando avesse dato adito a dubbi interpretativi, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale anche di questa Sezione, privilegiare l'opzione suscettibile di favorire, nel pubblico interesse, la massima partecipazione dei concorrenti ad una procedura concorsuale ad evidenza pubblica.
Invece, non convince la motivazione della scelta effettuata, proprio perché, come dianzi precisato, muove da una premessa errata, quella secondo cui, nel caso di specie, la clausola del bando (richiamata dal capitolato) tendeva ad acclarare l'esperienza e la professionalità, anziché la capacità giuridica ed economico-finanziaria, delle banche partecipanti alla gara in questione.
Infine, un ulteriore spunto argomentativo di parte appellante si rivela meritevole di attenzione: quello che pone in evidenza come l'interpretazione fatta propria dal primo giudice precluderebbe inevitabilmente l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti, a scapito e detrimento della libera concorrenza che costituisce un principio cardine dell'ordinamento nazionale e comunitario.
Le suesposte considerazioni, favorevoli all'odierna appellante, impongono al Collegio giudicante di procedere al vaglio anche della questione dedotta in primo grado da Unicredit Banca, col secondo mezzo di gravame formulato in via subordinata. Questione che l'originaria ricorrente ed attuale appellata ha riproposto in seconda istanza, facendone oggetto di un ricorso incidentale ad hoc, e che il TAR aveva dichiarato di assorbire nella sentenza impugnata, pur avendola poi trattata, sia pur succintamente e sotto una particolare angolazione, durante l'esame del primo motivo del ricorso incidentale a suo tempo proposto dall'appellante Banca della Marca.
L'istante aveva (ed ha anche in appello, incidentalmente) rivendicato l'attribuzione del massimo punteggio (p. 10) per la voce "tasso debitore sui mutui", alla quale la stazione appaltante aveva assegnato zero punti, considerando l'offerta non conforme alla prescrizione del bando.
Ad avviso della Unicredit Banca, la sua offerta concernente i tassi debitori da applicare sui mutui concessi per investimenti per importi massimi non superiori ad euro 4.000.000 ammortizzabili fino a 20 anni, corrispondeva alla prescrizione del bando di gara in quanto consisteva in una riduzione, rispetto al tasso ministeriale di cui al D.M. 10 maggio 1999, pari al 45% (0,80%-0,35%) sia per i mutui a tasso fisso che per quelli a tasso variabile.
Pertanto, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dalla Commissione tecnica di gara nella seduta del 19 novembre 2004, Unicredit avrebbe dovuto ricevere 10 punti avendo proposto le più basse riduzioni percentuali dei tassi debitori rispetto a quelle offerte dall'altra concorrente in gara, la BCCM appunto, nella misura di -0,25% per i mutui a tasso fisso e -0,30 per quelli a tasso variabile.
Poiché, dunque, a quest'ultima concorrente spettava il punteggio peggiore, vale a dire punti zero, il risultato finale sarebbe stato il seguente: Unicredit = punti 77.20, BCCM = punti 59.60, con la conseguente aggiudicazione dell'appalto alla prima società.
L'assunto dell'originaria ricorrente ed attuale appellante incidentale non può essere condiviso.
Premesso, al riguardo, che gli artt. 11 e 13, lett. A), punto 2 del capitolato speciale d'oneri prescrivevano che il tesoriere doveva impegnarsi a concedere, su richiesta del Comune, mutui per investimenti per importi annui non superiori a euro 4.000.000 ammortizzabili fino a 20 anni, con rate mensili posticipate al tasso ministeriale, fisso o variabile, dei mutui enti locali, tempo per tempo vigente, diminuito di tot punti percentuali per il tasso fisso e di tot punti percentuali per il variabile, si osserva che il menzionato D.M. 10/5/1999 prevedeva (art. 2), nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il costo globale annuo massimo applicabile nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: a) fino a 10 anni, IRS 7 anni + 0,70%; b) fino a 15 anni, IRS 10 anni + 0,75%; c) oltre 15 anni, IRS 12 anni + 0,80. Per i mutui, invece, a tasso variabile le misure erano le seguenti: a) fino a 10 anni, Euribor a 6 mesi + 0,70%; b) fino a 15 anni, Euribor a 6 mesi + 0,75; c) oltre 15 anni, Euribor a 6 mesi + 0,80.
Posto che i concorrenti erano invitati ad indicare lo spread in diminuzione offerto sui tassi ministeriali, secondo il modello allegato C) al bando di gara, si rileva che l'Istituto Unicredit Banca aveva formulato la sua offerta, relativamente al punto b) degli elementi economici, nei termini seguenti: punti percentuali per tasso fisso, IRS 12 anni + 0,35; punti percentuali per tasso variabile, Euribor 6 mesi + 0,35.
Aveva omesso, quindi, Unicredit di indicare i punti percentuali in diminuzione sui tassi, fissi e variabili, relativi ai mutui degli enti locali che sarebbero stati fissati dal Ministero durante il periodo di esecuzione del contratto, risultando la sua offerta congrua solo per i mutui di durata superiore a 15 anni.
In altri termini, mancavano i dati IRS (Interest Rate Swap) 7 e 10 anni ed Euribor fino a 10 e fino a 15 anni, concernenti i mutui degli enti locali anche di durata inferiore ai 15 anni.
Ha affermato Unicredit di avere fornito ben precisi indici per i mutui degli enti locali oltre i quindici anni e, in realtà, si tratta di tassi certi che però non riguardano le ipotesi di mutui di qualsiasi durata, nel prescritto limite massimo di 20 anni.
Da ciò discende che per eventuali mutui di durata inferiore a 15 anni, l'ente locale, non conoscendo il tasso, fisso o variabile, offerto da Unicredit, dovrebbe rinunciarvi ovvero rinegoziare un nuovo tasso con il tesoriere.
Né appare, del resto, credibile che Unicredit intendesse ritenere praticabile lo spread dello 0,45% sui tassi ministeriali, tempo per tempo vigenti, relativamente a qualsiasi tipo di mutuo e per qualunque durata.
In realtà, gli indici offerti erano ben determinati e non consentivano di adottare soluzioni valide per ogni evenienza, ma autorizzavano soltanto l'ipotesi che il Comune potesse accettare mutui di durata superiore ai 15 anni e nella vigenza dei parametri di cui al D.M. 10 maggio 1999.
L'esattezza di un tale assunto si trae agevolmente dall'esame dei parametri introdotti dal successivo D.M. 30 dicembre 2005, riguardante la determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, laddove appare chiaro che per i mutui di durata superiore a 15 anni l'ente locale avrebbe dovuto accettare condizioni molto prossime a quelle ministeriali, mentre sicuramente sfavorevoli, e perciò inaccettabili da parte del Comune, sarebbero state le conseguenze derivanti dall'applicazione degli indici offerti da Unicredit, nel caso di mutui concessi per una durata inferiore ai 15 anni, sia a tasso fisso che a tasso variabile.
È evidente, quindi, che i concorrenti avrebbero dovuto indicare non solo i ribassi percentuali applicabili ai mutui superiori ai 15 anni e fino ai 20 anni, ma anche quelli praticabili per i mutui ammortizzabili in un periodo inferiore ai 15 anni, relativamente ai tassi ministeriali tempo per tempo vigenti.
Deve, perciò, ammettersi che Unicredit aveva presentato un'offerta incompleta e, quindi, solo parzialmente regolare, in quanto non perfettamente conforme alla prescrizione della lex specialis della gara.
Non poteva, dunque, detta società pretendere l'assegnazione del punteggio massimo, che andava invece conferito alla Banca della Marca la quale aveva offerto uno spread applicabile, sia per il tasso fisso che per quello variabile, in qualsiasi circostanza, a prescindere dalla durata del mutuo da contrarre.
In conclusione, va disposto l'accoglimento del ricorso in appello interposto dalla Banca della Marca, nonché quello proposto, nelle forme dell'appello incidentale, dal Comune di Vittorio Veneto.
Va, invece, respinto l'appello incidentale dell'Unicredit Banca.
Pertanto, in riforma della sentenza di 1° grado, va respinto il ricorso di 1° grado e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale all'epoca proposto dalla Banca della Marca.
La complessità della vertenza sottoposta all'esame del Collegio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, così dispone:
a) accoglie l'appello della Banca della Marca e quello autonomo interposto dal Comune di Vittorio Veneto, nella forma dell'appello incidentale;
b) respinge l'appello incidentale dell'Unicredit Banca;
c) In riforma della sentenza di 1° grado, respinge il ricorso di 1° grado e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Banca della Marca;
d) Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 ed il 20 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Caro Lucrezio MONTICELLI CONSIGLIERE
Nicola RUSSO CONSIGLIERE
Francesco GIORDANO CONSIGLIERE EST.
Giancarlo GIAMBARTOLOMEI CONSIGLIERE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 NOV. 2007.

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